Misure cautelari reali: appello inammissibile sulle modalità esecutive del sequestro (Cass. pen. Sez. II n. 35591 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge; è pertanto inammissibile il ricorso che deduca in realtà un vizio di motivazione, ancorché formalmente qualificato come violazione dell’art. 606, lett. b, cod. proc. pen. Le questioni relative alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo non costituiscono presupposti di applicazione della misura: esse non possono essere fatte valere con la richiesta di riesame, né con l’appello ex art. 322 bis cod. proc. pen., né con il ricorso per cassazione. Il potere di fissazione delle modalità esecutive spetta al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 655, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 92 disp. att. cod. proc. pen., e le relative doglianze vanno proposte con l’incidente di esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Chieti ha rigettato l’appello proposto ex art. 322 bis cod. proc. pen. da una società finanziaria avverso il provvedimento con cui il Pubblico Ministero aveva disposto il non luogo a procedere all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari in relazione a un consistente numero di autotelai, acquistati con pagamento rateale e patto di riservato dominio.
La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, lamentando che l’ordinanza non avesse risposto all’argomento centrale dell’appello, incentrato sull’assenza di prova dell’effettiva alienazione dei beni e della buona fede degli acquirenti, in mancanza dei certificati di origine dei telai, ancora detenuti dalla proprietaria. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., non essendo ammessa alcuna forma di impugnazione avverso il provvedimento in contestazione. Il percorso argomentativo muove da una qualificazione sostanziale dell’impugnazione.
A dispetto del richiamo all’art. 606, lett. b, cod. proc. pen., il ricorso fa valere in realtà un asserito vizio di motivazione, poiché censura la mancata risposta all’argomento su cui si fondava l’appello. Si tratta dunque di un motivo diverso da quelli concernenti la violazione di legge che, a mente dell’art. 325 cod. proc. pen., sono gli unici deducibili con il ricorso per cassazione contro i provvedimenti in materia di misure cautelari reali. Già tale rilievo è sufficiente a fondare l’inammissibilità.
Per completezza, la Corte precisa che tanto con il riesame avverso il decreto genetico del sequestro preventivo, quanto con l’appello nella stessa materia, i soggetti legittimati possono far valere le proprie ragioni in ordine all’esistenza o alla persistenza dei presupposti di applicazione della misura cautelare reale. Ciò si desume dal fatto che l’art. 321, comma 3, cod. proc. pen., cui l’art. 322 bis cod. proc. pen. è collegabile, riferisce l’istanza di revoca alla mancanza, anche sopravvenuta, delle condizioni originarie di applicabilità della misura.
Le questioni che attengono invece alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo — come quelle denunciate nel caso di specie — non possono essere fatte valere con il riesame. Tanto meno sono appellabili ex art. 322 bis cod. proc. pen. o ricorribili ex art. 325 cod. proc. pen. le ordinanze eventualmente adottate dal giudice che procede in merito: si tratta di questioni da portare all’attenzione del giudice competente con la distinta procedura dell’incidente di esecuzione, come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.
Il potere di fissazione delle modalità esecutive di un provvedimento di sequestro preventivo spetta al Pubblico Ministero per il chiaro disposto dell’art. 655, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 92 disp. att. cod. proc. pen. L’appello avrebbe dovuto essere qualificato come incidente di esecuzione, con conseguente applicazione dell’art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen. La sequela procedimentale non è stata conforme al modello tipico, ma la conclusione del Tribunale è esatta: il Pubblico Ministero ha legittimamente esercitato una facoltà che gli competeva. All’inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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