Commisurazione della pena e obbligo di motivazione del giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 40008 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso che censuri la determinazione della pena senza allegare un reale deficit argomentativo della sentenza impugnata. L’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla misura della pena in concreto è adempiuto allorché la sentenza indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, nell’ambito della complessiva applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Il giudice può discostarsi dai minimi edittali purché ancori la scelta alla gravità dei fatti, alla capacità organizzativa nell’attività illecita e ai precedenti penali, con argomentazione congrua sotto tutti i profili.

Il Fatto

La Corte d’appello di Messina, giudicando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione n. 29155/2024, ha assolto due imputati dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e ha rideterminato la pena per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, infliggendo a ciascuno pene detentive e pecuniarie superiori ai minimi edittali.

Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, due separati ricorsi per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., all’art. 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sulla determinazione della pena.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulla commisurazione della pena e il contenuto minimo dell’obbligo motivazionale del giudice di merito. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché fondati su una doglianza manifestamente infondata.

La Corte ha rilevato che la Corte d’appello ha determinato la pena attraverso un procedimento di commisurazione corretto e rispettoso dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili. Contrariamente alle censure difensive, la sentenza impugnata ha argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali.

Tale scelta è stata ancorata al rilievo della gravità dei fatti, della capacità organizzativa nell’attività illecita e dei precedenti penali. La corte territoriale ha così evidenziato, tra i criteri dell’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti più significativi.

La motivazione è stata quindi considerata tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto. Il Collegio ha ribadito che l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena è adempiuto allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamando sul punto Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410.

Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. ed è stata disposta, in favore della Cassa delle ammende, la somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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