Ricettazione e indebito uso di carta di pagamento concorrono, non sussiste specialità (Cass. pen. Sez. VII n. 36841 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di ricettazione e quello di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti concorrono tra loro e non sono legati da un rapporto di specialità. Le due fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, sicché il concorso formale tra i reati è pienamente configurabile. La detenzione di cose di provenienza illecita e il successivo uso del mezzo di pagamento costituiscono momenti distinti, non assorbibili l’uno nell’altro. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente fondato sulla gravità della condotta e sui precedenti specifici dell’imputato. Il ricorso che riproponga censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo e in secondo grado, per i delitti di ricettazione e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, per aver usato una tessera bancomat di provenienza furtiva. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 16/01/2025, ha confermato sia l’affermazione di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: il mancato assorbimento del reato di indebito uso nel delitto di ricettazione; il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione della ricettazione in furto; la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio secondo cui il delitto di ricettazione e quello di indebito utilizzo di strumenti di pagamento concorrono tra loro, perché le fattispecie descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. Sul punto la Sezione richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 22902 del 28.03.2001 e la Sez. II n. 46652 del 18.09.2019.
Il secondo motivo è giudicato riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua sotto il profilo logico e conforme all’indirizzo consolidato di legittimità, richiamato nelle pronunce Sez. II n. 20193 del 19.04.2017 e n. 43427 del 07.09.2016. La difesa non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare la riconducibilità immediata della detenzione delle cose di provenienza illecita al furto.
Quanto al terzo motivo, le doglianze in punto di recidiva sono ritenute precluse perché non devolute in appello. Nel merito, la censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull’eccessività della pena è dichiarata manifestamente infondata: il diniego poggia su una motivazione congrua, che valorizza in senso ostativo la gravità della condotta e i precedenti specifici dell’imputata.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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