Dolo di evasione provato per indizi nelle operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. pen. Sez. VII n. 40165 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dolo di evasione richiesto per il delitto di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può essere provato anche in via indiziaria. A tal fine rilevano gli stessi elementi che dimostrano l’inesistenza oggettiva delle operazioni, quali le incongruenze economiche, l’assenza di struttura operativa del fornitore, la mancanza di tracciabilità delle prestazioni e la sistematicità delle operazioni fittizie. Il dolo specifico richiede la finalità di evasione, anche se non conseguita, e può essere desunto da condotte oggettivamente idonee a realizzarla. In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, dovendosi verificare solo la plausibilità e la compatibilità della motivazione con il senso comune.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, contestate come soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, relative a forniture di vino acquistate da una società amministrata dall’imputato. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 21.01.2025, ha confermato la condanna, valorizzando le risultanze della verifica dell’amministrazione finanziaria e le dichiarazioni dei testi d’accusa.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in materia di valutazione della prova, difetto di prova del dolo di evasione e illegittimità del mantenimento del vincolo patrimoniale finalizzato alla confisca, nonostante l’intervenuto ravvedimento operoso e la definizione del debito tributario mediante piano rateale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi tre motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già vagliate dai giudici di merito e volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Non risultano individuati specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate in appello.

Quanto all’elemento oggettivo, i giudici di appello hanno ritenuto inveritiere le dichiarazioni dei testi a discarico, non circostanziate nel contesto temporale degli acquisti. La prova documentale dell’agenzia delle entrate ha evidenziato che gli acquisti più significativi erano proprio quelli contestati. La società venditrice non era mai stata un’impresa attiva, priva di dipendenti, di beni strumentali e di utenze, con sede confinante con quella della società acquirente.

Sul dolo di evasione, la Corte rileva l’assenza di una puntuale argomentazione della sentenza d’appello, ma afferma che la prova può essere tratta da elementi indiziari. Tra i principali indicatori emergono le incongruenze economiche, l’assenza di struttura operativa del fornitore, configurato come società “scatola vuota”, la mancanza di tracciabilità, la sistematicità delle operazioni fittizie e il valore economico rilevante della frode. Sul punto richiama Sez. III n. 5657 del 12.09.2023, dep. 2024, Marobin e Sez. III n. 44954 del 17.09.2024, Pirlo.

Sulla confisca, la Corte esclude il dedotto vizio: la Corte territoriale ha dato atto che era in corso un piano di rateizzazione del debito tributario e che la difesa non aveva chiesto l’acquisizione dei documenti prodotti in appello, nemmeno sollecitando i poteri del giudice ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. Il motivo è quindi manifestamente infondato. Segue condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per non potersi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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