Inutilizzabili le dichiarazioni rese di fatto da indagato nel giudizio abbreviato (Cass. pen. Sez. II n. 7652 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da inutilizzabilità patologica e da nullità assoluta, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità d’ufficio ed alla insanabilità di tali vizi. La categoria dell’inutilizzabilità patologica ricomprende gli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in tutte le fasi del procedimento. Sono pertanto inutilizzabili, ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese da chi, al momento dell’audizione, doveva essere assunto con le garanzie di legge in quanto già attinto da indizi di reità. Il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche nel rito negoziale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato il ricorrente colpevole dei delitti di sostituzione di persona e truffa aggravata, ritenuta la continuazione, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione ed euro mille di multa.

Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla colpevolezza, perché il giudizio di responsabilità si fondava sulle dichiarazioni della sorella, assunta come persona informata dei fatti pur rivestendo, in sostanza, la qualità di indagata. Da qui la necessità di verificare la utilizzabilità di quelle informazioni nel rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Il giudizio di responsabilità per la truffa aggravata poggia sulla disponibilità, in capo al ricorrente, della carta postepay sulla quale sono confluiti i versamenti della persona offesa, costituenti il prezzo della compravendita truffaldina. Tale disponibilità emerge dalle s.i.t. rese in fase di indagini dalla sorella del prevenuto.

La Corte ritiene che l’eccezione difensiva di inutilizzabilità colga nel segno. Dalla querela della persona offesa, richiamata dalle concordi sentenze di merito, risulta che l’asserito venditore aveva fornito all’interlocutore sia il numero della postepay intestata alla sorella, sia il suo codice fiscale. Tali elementi la individuavano quale diretta beneficiaria dei versamenti, o comunque quale soggetto dolosamente compiacente verso l’effettivo utilizzatore, con conseguente necessità che l’assunzione avvenisse con le garanzie di legge.

Ne deriva che le informazioni valorizzate dai giudici di merito sono patologicamente inutilizzabili ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

La Corte richiama il proprio orientamento, risalente a Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, secondo cui nel giudizio abbreviato non possono formare oggetto di valutazione gli atti affetti da nullità assoluta e da inutilizzabilità patologica, non essendo prevista alcuna deroga alla rilevabilità d’ufficio e all’insanabilità di tali vizi. Nella medesima direzione si colloca Sez. I, n. 20834 del 01/03/2023. La categoria dell’inutilizzabilità patologica comprende gli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese le indagini preliminari e l’udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.

La sentenza impugnata è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, mentre le residue censure in punto di apparato circostanziale e di dosimetria della pena restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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