Gestione illecita di rifiuti pericolosi: sospensione condizionale subordinata allo smaltimento (Cass. pen. Sez. VII n. 40150 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di reati ambientali, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., si configura come proiezione del principio comunitario “chi inquina paga”. La portata economica della reintegrazione ambientale è generalmente proporzionata a quella dell’inquinamento, onde si presuppone nel soggetto che inquina una capacità economica sufficiente ad affrontare le spese del ripristino o risanamento. Ne deriva che l’eventuale incapacità economica del condannato non integra causa di esclusione della subordinazione, rientrando in una scelta discrezionale del legislatore, non sindacabile in sede di legittimità. La particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., non si desume dal solo quantitativo di rifiuti, ma richiede la valutazione dell’effettivo pericolo di danno all’ambiente conseguente alla condotta specifica.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per reati di gestione illecita di rifiuti, contestati ai sensi dell’art. 256, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 23.04.2025, aveva confermato la condanna, respingendo la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto e subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena allo smaltimento dei rifiuti sottoposti a sequestro.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione in ordine al diniego dell’art. 131-bis cod. pen.; violazione dell’art. 163 cod. pen. per aver la Corte territoriale escluso la rilevanza dell’asserita impossibilità economica di sostenere i costi dello smaltimento; violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. per il computo della pena in relazione alle due fattispecie dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, che il ricorrente assumeva in rapporto di assorbimento per continenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per la genericità dei motivi e la loro sostanziale riproduzione di censure già vagliate dai giudici di merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era autonoma, logica ed autosufficiente: i giudici territoriali avevano chiarito come il materiale trasportato includesse rifiuti speciali pericolosi e come la condotta si fosse svolta in un contesto di completa assenza di autorizzazioni.

Sul diniego della particolare tenuità del fatto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui non è sufficiente il riferimento al solo quantitativo di rifiuti depositato, dovendosi valutare l’effettivo pericolo di danno all’ambiente, come affermato da Sez. 3, n. 5410 del 17.10.2019, dep. 2020.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’asserita insostenibilità dei costi di smaltimento. Il Collegio ha ribadito che la subordinazione della sospensione condizionale all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non considera l’eventuale incapacità economica del condannato, rientrando tale opzione nel potere discrezionale del legislatore. Sul punto è stato richiamato il precedente Sez. 3, n. 35501 del 30.05.2003, Spadetto, secondo cui l’istituto si configura, in materia ambientale, come proiezione del principio “chi inquina paga”, presupponendo nel soggetto che inquina una capacità economica proporzionata alla portata dell’inquinamento.

Infine, quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito l’autonomia giuridica delle due fattispecie di cui all’art. 256, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006. La differenza tra gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi non opera come circostanza aggravante, ma incide sulla tipicità del reato quale elemento costitutivo. In tal senso è stato richiamato Sez. 3, n. 29222 del 02.07.2025, che ha affermato la natura autonoma delle fattispecie, impedendo l’applicazione del principio di specialità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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