Sostituzione pena con lavoro di pubblica utilità: abnorme il provvedimento che applica istituto non richiesto (Cass. pen. n. 9225 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di decreto penale di condanna, la procedura di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. si applica anche alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, senza che osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria della componente detentiva operata con il decreto. In difetto dei presupposti per la sostituzione, il giudice deve limitarsi a respingere la richiesta e, in assenza di opposizione, dichiarare esecutivo il decreto. È strutturalmente abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., rigettata l’istanza ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, sostituisca la pena con il diverso e non richiesto lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, in carenza assoluta di potere e in violazione del diritto di difesa.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Campobasso emetteva decreto penale di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, irrogando la pena finale di 1.200,00 euro di ammenda, determinata previa sostituzione della componente detentiva (tre mesi di arresto) nella corrispondente pena pecuniaria di 450,00 euro. In assenza di opposizione, il difensore dell’imputato presentava istanza di sostituzione dell’intera pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, depositando la dichiarazione di disponibilità dell’ente.
Il G.i.p., ritenendo le due sostituzioni incompatibili, riqualificava l’istanza e sostituiva la sola pena detentiva originaria con novanta giorni di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, anziché con quello richiesto dal codice della strada. Avverso tale provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, affermando che la procedura di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., introdotta dalla Riforma Cartabia e modificata dal d.lgs. n. 31 del 2024, si applica anche alla richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Tale lettura, già prospettata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla formulazione antecedente alla riforma, è imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata agli artt. 3 e 24 Cost., essendo il decreto penale per le fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada necessariamente caratterizzato dalla previa sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria.
La Corte ha quindi escluso che al procedimento di cui al comma 1 ter osti il principio della non concorrente operatività delle due sostituzioni, poiché il lavoro di pubblica utilità sostituisce la pena detentiva già convertita in pena pecuniaria, in una fattispecie a formazione progressiva. L’opposta interpretazione costringerebbe l’imputato a proporre sempre opposizione, perdendo i benefici del rito, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa e per le finalità deflattive della riforma.
Passando all’esame del provvedimento impugnato, la Corte ne ha ravvisato la natura abnorme, richiamando la distinzione tra abnormità strutturale e funzionale operata dalle Sezioni Unite. Il provvedimento del G.i.p. è stato qualificato strutturalmente abnorme perché adottato in carenza assoluta di potere: il giudice, ritenuta insussistente la fattispecie di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, avrebbe dovuto respingere l’istanza e dichiarare esecutivo il decreto, mentre ha sostituito la pena con un istituto diverso e non richiesto, in assenza del consenso dell’interessato.
La Corte ha pertanto annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.