Occultamento scritture contabili reato permanente e denuncia di smarrimento (Cass. pen. Sez. VII n. 40179 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di occultamento delle scritture contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, si consuma con la semplice indisponibilità, anche solo temporanea, della documentazione contabile obbligatoriamente conservata. Esso ha natura di reato permanente, con la conseguenza che la sua consumazione perdura fino a quando l’agente non rimuova la situazione di indisponibilità. La denuncia di smarrimento presentata dall’imputato non integra la prova della condotta di occultamento: essa attesta, al contrario, l’esistenza e la disponibilità della documentazione in capo all’agente e segna perciò la cessazione della permanenza. Ne deriva che è inammissibile il ricorso che riproponga censure di merito volte a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, ove la motivazione del giudice di appello sia congrua e non manifestamente illogica.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, è stato condannato in primo grado per una pluralità di reati tributari. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma, lo ha assolto per i reati relativi all’omessa presentazione della dichiarazione annuale finalizzata a evadere l’IVA e ha rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000, per avere occultato o distrutto le scritture contabili obbligatorie al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, così da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta di occultamento; violazione di legge sulla penale responsabilità; vizio di motivazione sull’asserita condotta di distruzione o occultamento delle scritture obbligatorie.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibili tutte le doglianze. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure già sottoposte alla Corte territoriale, ha sollecitato una diversa lettura delle emergenze istruttorie, per ottenere una valutazione in fatto più favorevole, non consentita al giudice di legittimità. Le censure, inoltre, non individuano alcuna specifica criticità dell’argomentazione posta a base della sentenza impugnata.
La Corte ha rilevato che il giudice di appello ha redatto una motivazione congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, e perciò non censurabile in sede di legittimità, richiamando sul punto un proprio precedente (Sez. II n. 27816 del 2019).
Nel merito della qualificazione giuridica, il giudice di appello aveva correttamente osservato che il reato di occultamento si perfeziona con la semplice indisponibilità, anche temporanea, delle scritture, configurandosi così un reato permanente. La denuncia di smarrimento presentata nel 2017, un anno prima dell’intervento della Guardia di finanza, non conferma l’integrazione dell’occultamento, ma segna piuttosto la cessazione della permanenza, poiché attesta l’esistenza e la disponibilità della documentazione contabile in capo all’agente.
Su tali basi la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità penale per il reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000. Dichiarato inammissibile il ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000), il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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