Colloqui con figli minori in 41-bis: onere di motivazione sul vetro divisorio (Cass. pen. Sez. I n. 36653 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di colloqui visivi dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il giudice di sorveglianza, investito del reclamo avverso il diniego opposto dall’Amministrazione penitenziaria allo svolgimento del colloquio con il figlio minore senza vetro divisorio, non può fondare il proprio convincimento sul solo dato che i colloqui si siano finora svolti con la barriera protettiva. Da tale circostanza, infatti, non può desumersi l’assenza di elementi ostativi, dovendo il giudice verificare in concreto, anche tramite supplemento istruttorio, la sussistenza di ragioni idonee a escludere che il minore, eliminato il vetro, sia strumentalizzabile per trasmettere o ricevere informazioni, ordini o direttive. Il bilanciamento tra l’interesse del minore al mantenimento di significative relazioni affettive, i diritti del detenuto e le esigenze di sicurezza deve essere oggetto di adeguata e reale esplicitazione.

Il Fatto

Un detenuto, ristretto nel circuito speciale, chiedeva al Magistrato di sorveglianza di poter effettuare i colloqui con il figlio quindicenne senza il vetro divisorio. La circolare organizzativa vigente consentiva quella modalità solo per i discendenti in linea retta di età non superiore a dodici anni. Il Magistrato di sorveglianza rigettava la richiesta; il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in accoglimento del reclamo, autorizzava il colloquio senza barriera, richiamando i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2023 e non riscontrando ragioni di sicurezza ostative.

Il Ministero della giustizia ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen. e vizio di motivazione; esercizio di potestà esorbitanti dai confini della giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale. I colloqui visivi integrano il diritto del detenuto alla vita familiare, riconosciuto dagli artt. 28 e 18, comma 3, Ord. pen., dagli artt. 29, 30 e 31 Cost. e dall’art. 8 CEDU. Le limitazioni devono avere base legale e rispondere a esigenze di sicurezza e prevenzione. Per i detenuti in regime differenziato l’imposizione del vetro divisorio trova fondamento nell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen., che prescrive locali attrezzati a impedire il passaggio di oggetti.

La giurisprudenza di legittimità aveva già ritenuto legittimo l’assetto della Circolare 2 ottobre 2017, che prevede il colloquio senza vetro per il figlio o il nipote in linea retta minore di dodici anni (Sez. I n. 28260 del 2021; Sez. I n. 46719 del 2021). Su tale quadro è intervenuta la Corte costituzionale n. 105 del 2023, che ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord. pen. Il vetro divisorio, pur mezzo di elezione, non è ineludibile alla stregua della disciplina primaria, che non lo menziona, e può essere surrogato con altri dispositivi. Per i minori ultradodicenni la Corte costituzionale ha ammesso il colloquio senza vetro quando sussistano ragioni da esplicitare, volte a escludere la strumentalizzazione del minore; e ha riconosciuto all’Amministrazione, sotto il controllo della magistratura di sorveglianza, di negarlo quando emerga la prevalenza delle esigenze di sicurezza.

La legittimità ha dato continuità a tale indirizzo, ritenendo che il diniego dell’Amministrazione vada valutato attraverso la concreta verifica di ragioni che rendano ingiustificato il divieto (Sez. I n. 196 del 2023; Sez. I n. 37211 del 2024).

Applicando il principio, il primo motivo è fondato. L’apprezzamento del Tribunale di sorveglianza non è sorretto da adeguata ricognizione dei presupposti. L’ordinanza si limita a richiamare una nota della Direzione carceraria, che escludeva la strumentalizzazione del minore, ma tale affermazione è legata al fatto che i colloqui erano finora avvenuti tramite barriera. Ritenere per ciò solo l’assenza di elementi ostativi è consequenzialità logica solo apparente. Il Tribunale non ha verificato, anche con supplemento istruttorio, l’eventuale necessità di tornare a interpellare la Direzione distrettuale antimafia o compulsare la Direzione nazionale, né ha considerato l’età più matura raggiunta dal minore, il contesto familiare e la caratura criminale del genitore.

Assorbito il secondo motivo, l’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame, onde procedere a una valutazione realmente argomentata, finalizzata ad escludere che il minore, eliminato il vetro, possa essere utilizzato come tramite per aggirare i presidi di sicurezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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