Inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato (Cass. pen. Sez. VII n. 40175 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, secondo la disciplina risultante dalla modifica degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. a opera della legge n. 103 del 2017. Va distinta la legittimazione a proporre l’impugnazione, che attiene alla titolarità sostanziale del diritto, dalle modalità del suo esercizio, per le quali si richiede la necessaria rappresentanza tecnica. La preclusione della difesa personale non contrasta con gli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. né con l’art. 6 CEDU, e rientra nella discrezionalità del legislatore, senza che l’art. 117, comma 1, Cost. risulti vulnerato.

Il Fatto

L’imputato proponeva personalmente due motivi di ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino. Con il primo deduceva la violazione di legge in relazione all’art. 62, n. 4, cod. pen., per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Con il secondo sollevava, in realtà, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., dolendosi dell’impossibilità di presentare personalmente ricorso per cassazione, in asserita violazione anche dell’art. 6, par. 3, lett. c), CEDU e dell’art. 48, par. 2, della Carta di Nizza.

La questione centrale attiene pertanto alla proponibilità del ricorso personale e alla compatibilità della preclusione con le garanzie convenzionali e costituzionali della difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017. La regola impone la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da parte di difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Sul punto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 8914 del 2017, che hanno affermato il principio e precisato la distinzione tra legittimazione a proporre il ricorso, attinente alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione, e modalità di proposizione, attinente al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. Con la stessa pronuncia è stata respinta, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24 e 111, comma 7, Cost. e dell’art. 6 CEDU: rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza limitazione delle facoltà difensive, poiché l’elevato livello di qualificazione professionale giustifica l’esclusione della difesa personale, in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

La giurisprudenza successiva ha confermato l’orientamento, dichiarando manifestamente infondata la questione e ribadendo la distinzione tra legittimazione e rappresentanza tecnica in cassazione, riservata ai cassazionisti. La Corte richiama inoltre la Grande Camera della Corte di Strasburgo nel caso Meftah e altri c. Francia del 2002, che ha ritenuto compatibile con l’art. 6 CEDU l’obbligo di rappresentanza da parte di avvocati con monopolio di patrocinio davanti alle Corti supreme, in ragione della specificità tecnico-normativa del giudizio di legittimità. Ne discende che non è vulnerato l’art. 117, comma 1, Cost.

Quanto alla Carta di Nizza, la Corte osserva che essa non consacra un diritto all’autodifesa tecnica in ogni grado e che la giurisprudenza UE ha bilanciato l’effettività del rimedio con regole procedurali nazionali ragionevoli e proporzionate. La richiesta di difesa tecnica specializzata non sacrifica l’effettività del ricorso, poiché il diritto al rimedio rimane integro e assistito da strumenti di difesa d’ufficio. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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