Furto di energia elettrica e destinazione a pubblico servizio (Cass. pen. Sez. IV n. 40247 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. la sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo alla rete di distribuzione, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti. Ai fini della configurabilità della circostanza rileva non l’esposizione del bene alla pubblica fede, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale l’energia viene così distolta. La ratio del maggior disvalore risiede nella destinazione del bene e delle risorse necessarie alla sua erogazione alla fruizione della generalità dei consociati. Ne deriva la procedibilità d’ufficio del furto, in deroga alla regola della querela introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 150/2022.

Il Fatto

Con sentenza del 22 novembre 2024 il Tribunale di Bari ha dichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di due prevenuti in ordine al delitto loro ascritto ai sensi degli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Agli imputati era contestato di essersi impossessati di energia elettrica, in danno del gestore, mediante un allacciamento abusivo a una cassetta di derivazione sospesa per morosità, realizzando un by-pass del flusso di corrente, con le aggravanti della violenza sulle cose e della commissione del fatto su cosa destinata a pubblico servizio.

Il giudice di merito ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., ritenendo che la sottrazione non avesse inciso sulla generale destinazione della risorsa alla pubblica utilità, essendosi gli imputati limitati a non pagarne il prezzo. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Collegio osserva che l’art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha modificato il testo dell’art. 624 cod. pen., rendendo il delitto di furto procedibile a querela, fatta salva l’ipotesi di ricorrenza di una delle circostanze previste dall’art. 625 n. 7 cod. pen. diverse dal fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. Nella specie tale aggravante ricorre, con conseguente procedibilità d’ufficio.

La Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui intende dare continuità, secondo cui la cosa destinata al pubblico servizio è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6 n. 698 del 03.12.2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773-01). Conferma tale lettura il precedente delle Sez. 4 n. 48529 del 07.11.2023, Marcì, Rv. 285422-01, reso proprio in caso di allacciamento abusivo alla rete esterna.

La circostanza è quindi configurabile indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti. Non rileva l’esposizione alla pubblica fede dell’energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta. Sarebbe arbitrario sostenere che la nozione di pubblico servizio si incentri sull’accessibilità dei beni strumentali da parte della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali.

Pertanto la sussistenza dell’aggravante non dipende dall’essere l’allacciamento avvenuto mediante by-pass, poiché la ratio del maggior disvalore risiede nella destinazione del bene energia e delle risorse necessarie a garantirne l’erogazione alla fruizione collettiva. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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