Diniego di acquisto di CD e lettore per detenuto al 41-bis (Cass. pen. Sez. I n. 39122 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria che nega l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di dispositivi e supporti. Non si configura una compressione del diritto all’ascolto della musica, ma il limite alla sua modalità di esplicazione, che deve contemperarsi con le esigenze di sicurezza. Il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere tale diritto, deve verificare se l’utilizzo comporti inesigibili adempimenti per l’amministrazione. Né il sigillo SIAE, né la provenienza da autore famoso, né l’acquisto tramite sopravvitto costituiscono garanzia sufficiente contro il rischio di manomissione.

Il Fatto

Il magistrato di sorveglianza, accogliendo il reclamo di un detenuto sottoposto a regime differenziato, lo autorizzava all’acquisto di un lettore CD e di alcuni CD musicali. L’amministrazione penitenziaria proponeva reclamo e il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con provvedimento del 6 maggio 2025, accoglieva l’impugnazione, revocando l’autorizzazione.

Il Tribunale richiamava un precedente di legittimità secondo cui, in casi analoghi, occorre verificare la fattibilità dei controlli sui dispositivi e sui supporti, poiché le precauzioni connesse al regime differenziato non possono ridursi all’accertamento del sigillo SIAE, alla provenienza da autori famosi o all’acquisto tramite sopravvitto. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La questione è stata ripetutamente affrontata da numerose decisioni, tutte nel senso di consentire l’acquisto dei CD e del lettore solo quando il necessario controllo costituisca uno sforzo organizzativo esigibile per l’amministrazione. La possibilità di ascoltare musica da parte del ristretto a regime differenziato è, d’altra parte, assicurata attraverso canali differenti e fruibili.

Il Collegio chiarisce che non si tratta della compressione di un diritto, ma di una modalità di esplicazione dello stesso, che deve contemperarsi con le esigenze di sicurezza. Quando quella particolare modalità di esplicazione del gesto di quotidianità sia incompatibile con le esigenze organizzative dell’amministrazione, chiamata ad assicurare l’assenza di contatti tra il detenuto e l’esterno, il diniego si appalesa legittimo e non lesivo di un diritto soggettivo.

La Corte richiama il principio affermato da Sez. I n. 43484 del 30/09/2021, secondo cui è legittimo il diniego di autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di dispositivi e supporti. In senso conforme Sez. I n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, che ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti il sigillo sui compact disk, l’acquisto mediante sopravvitto e la provenienza da autori di fama.

Ne deriva che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto all’utilizzo di lettori di compact disc per uso ricreativo, deve verificare se tale utilizzo comporti inesigibili adempimenti per l’amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti. L’eventuale autorizzazione dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di pregnanti esigenze di sicurezza, poiché gli strumenti in questione ben potrebbero essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in carcere di contenuti illeciti. Con tali congrue considerazioni il ricorrente non ha istituito un confronto effettivo, essendosi limitato a prospettare, in modo apodittico, l’insussistente illogicità del discorso giustificativo contrastato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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