Dolo del conducente, onere della prova e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 18532 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sottrazione all’accisa di prodotti energetici, la prova della consapevolezza, da parte dei soggetti incaricati del trasporto, della natura del prodotto evaso può essere legittimamente desunta dal giudice di merito da elementi indiziari quali il quantitativo consistente del carico, il suo valore economico e la riconoscibilità visiva e olfattiva della natura del liquido, non incorrendo in vizio di illogicità manifesta. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, per essere ammissibile, deve evidenziare un’illogicità “manifesta” del percorso argomentativo, non essendo sufficiente una mera divergenza di valutazione. Inoltre, la mancata effettuazione di una perizia per accertare la qualità del prodotto non determina alcuna lesione del diritto di difesa quando le risultanze processuali siano già state compiutamente e coerentemente valutate dal giudice.
Il Fatto
Con sentenza del 17 luglio 2024, il Tribunale di Gorizia condannava due soggetti, un conducente e un passeggero di un mezzo pesante, per i reati di sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento dell’accisa di circa 27.000 kg di prodotto petrolifero (artt. 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. b) e comma 4, d.lgs. n. 504/1995) e di trasporto di tale prodotto per l’immissione al consumo in assenza della prescritta documentazione (artt. 110 cod. pen., 49 e 40 d.lgs. n. 504/1995). La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 10/06/2025, confermava integralmente la decisione di primo grado. I due imputati, tramite il proprio difensore, proponevano ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, rigettandoli o dichiarandoli inammissibili. In relazione ai primi due motivi, concernenti la prova della qualità del prodotto trasportato e la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, la Suprema Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata logica e coerente. I giudici di legittimità hanno valorizzato le plurime e convergenti analisi dei laboratori, che avevano confermato la natura di gasolio del liquido sequestrato, evidenziando anche la scarsa affidabilità delle controanalisi difensive, effettuate su un campione di dimensioni molto ridotte. È stata inoltre ritenuta rilevante la circostanza che l’illogicità della motivazione, per essere censurabile in sede di legittimità, deve essere “manifesta”, come costantemente affermato dalle Sezioni Unite.
Quanto alla prova del dolo dei ricorrenti, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione adeguata, desumendo la consapevolezza della natura del carico da elementi quali il quantitativo consistente di prodotto e il suo elevato valore economico. L’affidamento di un incarico così prezioso a soggetti del tutto ignari della reale natura del carico avrebbe rappresentato una scelta irragionevole per gli organizzatori dell’illecito. A corroborare tale conclusione concorreva anche la riconoscibilità visiva e olfattiva del gasolio, percepibile già da personale esperto. La Corte ha quindi superato le eccezioni relative alla mancata prova della qualità di figlio dell’amministratore della società di trasporto riferita da uno degli imputati, ritenendo tale circostanza non cruciale ai fini del decidere.
Il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La motivazione del diniego è stata ritenuta adeguata, avendo i giudici di merito valorizzato la gravità della condotta, caratterizzata dal trasporto di un quantitativo importante di gasolio mascherato con l’aggiunta di elementi atti a occultarne la reale composizione, e l’assenza di alcun contributo positivo da parte degli imputati per l’identificazione degli organizzatori dell’illecito.
Le ulteriori censure relative alla richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e alla dedotta nullità per travisamento della prova sono state infine rispettivamente ritenute infondate, alla luce delle considerazioni già svolte, e generiche, per il mancato sviluppo delle ragioni a sostegno del vizio dedotto. La Corte ha pertanto dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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