Giudizio di rinvio, limiti del devolutum e divieto di nuove istanze (Cass. pen. Sez. IV n. 40249 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dal principio del devolutum e non può esaminare questioni che non siano state rimesse alla sua cognizione dalla Corte di cassazione. È pertanto inammissibile, per tardività, la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità formulata con motivi aggiunti dopo l’annullamento parziale, quando la questione non era stata proposta con l’appello né sottoposta al giudice di legittimità. In tema di determinazione della pena nel reato continuato, l’obbligo di motivare l’aumento per il reato satellite non sussiste quando l’entità dell’aumento non superi la media della pena irrogabile a titolo di continuazione, essendo sufficiente il richiamo all’adeguatezza e alla congruità.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’11 ottobre 2024, giudicava a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 10 gennaio 2024. Il rinvio era limitato alla sola statuizione relativa alla continuazione, già oggetto di annullamento parziale della precedente sentenza della stessa Corte territoriale del 18 aprile 2023.

Il giudice del rinvio, riconosciuta la continuazione fra il reato oggetto di processo e quello giudicato con sentenza irrevocabile, rideterminava la pena complessiva in anni due di reclusione. Il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’omessa motivazione sulla richiesta di lavoro di pubblica utilità e la contraddittorietà della motivazione sull’aumento per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il giudizio di rinvio era stato disposto, a seguito di annullamento, “limitatamente alla statuizione relativa alla continuazione”. La richiesta di sostituzione della pena detentiva non era stata formulata con l’appello avverso la sentenza di primo grado, non era stata sottoposta alla Corte di cassazione con il precedente ricorso ed era stata avanzata soltanto con motivi aggiunti del 25 settembre 2024.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato: nel caso di annullamento con rinvio è precluso al giudice del rinvio l’esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione. Richiama sul punto Sez. V n. 42329 del 20 ottobre 2022 e Sez. III n. 27120 del 5 marzo 2015. Il giudice del rinvio, in ossequio al principio del devolutum, non può esaminare questioni non devolute alla sua cognizione dalla Corte di cassazione, secondo quanto precisato da Sez. II n. 20884 del 9 febbraio 2023.

La Corte rileva, inoltre, che la richiesta era stata proposta solo “in subordine ai motivi” formulati con l’atto di appello. Correttamente, dunque, la Corte territoriale aveva applicato la disciplina del reato continuato.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva individuato come reato più grave quello di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, in ragione della più grave pena edittale, indicando come pena base quella inflitta in primo grado e applicando l’aumento per la continuazione con il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 nella misura di mesi sei di reclusione, ritenuta congrua in relazione all’entità dell’imposta evasa.

Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. IV n. 48546 del 10 luglio 2018), in tema di determinazione della pena nel reato continuato, qualora l’aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo all’adeguatezza e alla congruità. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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