Ricorso inammissibile se non si confronta con la motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 40260 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, riproponendo in modo generico le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del riesame. Il motivo che ometta di indicare specificamente le risultanze investigative e le argomentazioni difensive asseritamente pretermesse non assolve l’onere di correlazione tra le censure e la motivazione censurata. La rinuncia alla richiesta di trattazione orale non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza.
Il Fatto
Il ricorrente è indagato per concorso in tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, per avere svolto il ruolo di intermediario tra l’estorsore e la vittima, al fine di indurre quest’ultima a cedere a prezzo di favore un immobile. Il G.i.p. aveva applicato la custodia in carcere; il Tribunale, in funzione di tribunale del riesame, in parziale riforma, confermando il quadro indiziario e le esigenze cautelari, aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dei gravi indizi e all’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché basato su motivo del tutto generico, non confrontandosi con la completa, logica e non contraddittoria motivazione del Tribunale del riesame, sia in ordine alla gravità indiziaria sia alle esigenze cautelari.
In via preliminare la Corte ricorda che la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, anche alla luce del nuovo stile dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022: la rinuncia alla discussione non muta il rito e la parte non rinunciante conserva il diritto di concludere oralmente, secondo il principio già affermato da Sez. 2, n. 42410 del 2021. Il Collegio ha quindi invitato il Procuratore generale a concludere.
Nel merito, il motivo sulla gravità indiziaria è totalmente generico: non indica alcuna delle risultanze investigative ritenute affrontate in modo superficiale, né le argomentazioni difensive asseritamente pretermesse. Il Tribunale, invece, ha reso motivazione compiuta e adeguata, ricostruendo in modo analitico la vicenda estorsiva e il ruolo di intermediario del ricorrente, indicando il momento in cui egli interviene e il tipo di contributo concorsuale fornito, determinante per consentire l’ipotizzata estorsione.
Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ritiene che il Tribunale ne abbia bene argomentato la sussistenza, dando atto degli espliciti riferimenti alle relazioni mafiose e della loro estrinsecazione nell’intervento dei soggetti di riferimento, grazie all’attività di intermediazione del ricorrente.
Il mancato confronto con il contenuto del provvedimento configura il vizio di aspecificità dell’impugnazione, ribadendosi che è inammissibile il ricorso in cui manchi la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle argomentate nell’atto di impugnazione, che non può ignorarne le affermazioni (Sez. 4, n. 19364 del 2024). Analoghe considerazioni valgono per le esigenze cautelari, essendo la doppia presunzione relativa riferita anche ai delitti tentati aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (Sez. 2, n. 23935 del 2022). Conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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