Recidiva e attenuanti generiche equivalenti: motivazione e bilanciamento (Cass. pen. Sez. II n. 11788 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva facoltativa, il giudice è tenuto a una specifica motivazione sia quando ne affermi sia quando ne escluda la sussistenza; il dovere è adempiuto quando, anche con argomentazione succinta, dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Accertata la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, le circostanze attenuanti generiche non possono essere concesse prevalenti sulle aggravanti ai sensi dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. La motivazione della Corte di appello che valorizzi le precedenti condanne è congrua ed esaustiva.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in data 23 settembre 2024, aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di ricettazione. Con il ricorso si deduce, in particolare, la nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla corretta dosimetria della pena.
Il motivo verte sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e sul loro riconoscimento come soltanto equivalenti rispetto alla contestata recidiva. Si censura, in particolare, l’assenza di un passaggio motivazionale dedicato alle ragioni per cui le attenuanti non potessero essere concesse in prevalenza sull’aggravante, con la conseguenza di incidere negativamente nella determinazione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dal principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in materia di recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sussistenza dell’aggravante.
Il dovere motivazionale risulta adempiuto quando, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso concreto, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione, evidenziando le precedenti condanne riportate dal ricorrente, che denotano una maggiore pericolosità del soggetto.
Una volta accertata la sussistenza della recidiva reiterata e specifica, le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse prevalenti sulle aggravanti ai sensi dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. Tale rilievo supera in diritto la prospettazione attinente all’applicabilità delle attenuanti generiche, che in appello era illustrata solo in chiave subordinata all’esclusione della recidiva.
La sentenza impugnata risulta pertanto immune da censure. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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