Sanzioni sostitutive e giudizio di rinvio: il perimetro del devolutum (Cass. pen. Sez. IV n. 27188 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il perimetro del devolutum è delimitato dall’annullamento e dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, sicché il giudice del rinvio non può respingere l’istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive sulla base di valutazioni differenti e autonome rispetto a quelle oggetto della pronuncia rescindente. Se però la decisione impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi tra loro autonome, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, e l’annullamento ha investito una sola di esse, la ratio residua acquista autorità di giudicato e il giudice del rinvio può valorizzarla, purché sia logicamente autonoma e non contrasti con il dictum rescindente. In tema di sanzioni sostitutive, il giudice gode di ampio potere discrezionale e può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, a condizione che da essi emergano, con specifica e concreta motivazione, elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni.
Il Fatto
La ricorrente, imputata del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per detenzione di cocaina, aveva chiesto l’applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. La Corte d’appello di Bari aveva rigettato l’istanza richiamando la mancata dimostrazione della capacità economica dell’imputata.
Su ricorso dell’interessata, la Sez. III di questa Corte, con sentenza n. 19338 del 10 aprile 2025, aveva annullato la decisione limitatamente alla questione dell’applicabilità delle sanzioni sostitutive, rinviando ad altra sezione della Corte territoriale. In sede di rinvio, la Corte di appello ha respinto l’istanza valorizzando i precedenti penali della ricorrente e la negativa prognosi formulabile ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove dal principio per cui, nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento del provvedimento reiettivo dell’ammissione alle sanzioni sostitutive, è illegittimo il provvedimento che dichiari l’inammissibilità dell’istanza fondandosi su motivi estranei al precedente giudizio, perché la natura del giudizio non consente l’introduzione di questioni diverse da quelle oggetto del rinvio.
A tale regola si affianca il principio di carattere generale per cui, in presenza di una pluralità di rationes decidendi autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, l’impugnazione deve investirle tutte: l’omessa censura di una sola di esse, divenuta definitiva, rende inammissibile o priva di utilità l’impugnazione. Da qui la conseguenza che la ratio non attinta dalla pronuncia rescindente acquista autorità di giudicato e continua a sorreggere la decisione, integrando una autonoma base giustificativa dell’esito finale.
Il giudice del rinvio, dunque, ben può pervenire alla medesima decisione valorizzando la ratio residua, non colpita dall’annullamento, purché logicamente autonoma e non in contrasto con il dictum rescindente. Diversamente, la sostituzione della motivazione annullata con una diversa ratio decidendi eluderebbe il giudicato progressivo formatosi ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. e violerebbe il vincolo conformativo dell’art. 627 cod. proc. pen., frustrando la funzione rescindente della pronuncia di legittimità.
Nel caso di specie la Corte esclude che si versi in tale ipotesi. Già l’originaria sentenza di appello aveva rigettato l’istanza sulla base di due rationes autonome e non interferenti: da un lato la specifica pericolosità della condotta accertata e i precedenti dell’imputata; dall’altro la non formulabilità di una prognosi positiva in ordine all’adempimento di una sanzione esclusivamente pecuniaria. L’annullamento ha investito unicamente tale secondo profilo, facendo salva la prima ratio decidendi, espressamente valorizzata nel giudizio rescissorio.
Quanto alla valutazione dei precedenti e alla gravità della condotta, la Corte richiama l’art. 58 della legge n. 689/1981 e il potere discrezionale del giudice, che può respingere la richiesta anche solo in base ai precedenti penali, purché da essi emergano, con motivazione specifica, puntuale e concreta, elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa, sul rischio di recidiva e sull’adempimento delle prescrizioni. Nel caso concreto il giudice del rinvio ha richiamato la condanna per tentata estorsione e quella per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, oltre alle concrete modalità del fatto. Il denunciato vulnus motivazionale è quindi escluso e il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale
- Art. 627 c.p.p. – Giudizio di rinvio dopo annullamento