Inammissibile il ricorso per motivi generici su elemento soggettivo e prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 40328 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza, il ricorso per cassazione che proponga una lettura alternativa del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. La censura che prospetti un vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. deve allegare la manifesta illogicità del provvedimento, non la mera illogicità, e non può risolversi nella riproposizione di doglianze già disattese. Quanto alla prescrizione, il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del termine, ma implica la risoluzione di questioni di diritto e di fatto che l’interessato deve specificamente rappresentare, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una sentenza della Corte di appello di Genova, che aveva confermato la condanna del ricorrente. Questi ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: il primo lamentava l’omessa motivazione in ordine allo specifico motivo di appello concernente l’assenza dell’elemento soggettivo del reato; il secondo deduceva un vizio di motivazione, qualificandola come “illogica”; il terzo affermava l’intervenuto decorso del termine di prescrizione.
La questione approda al giudice di legittimità perché il ricorrente contesta nel merito la ricostruzione della responsabilità operata dal giudice dell’appello, senza tuttavia misurarsi con gli argomenti che la sorreggono.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile sotto tutti i profili. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la censura è generica: omette di confrontarsi con la valutazione argomentata della Corte di appello, la quale ha ricostruito la diretta imputabilità della condotta sulla base di plurimi elementi, documentali e testimoniali, valorizzati in correlazione con gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, esplicitamente richiamati. La doglianza si risolve così in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo è parimenti generico. La Corte sottolinea che la parte ha evocato un vizio non contemplato dalla disciplina dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo fatto riferimento a una motivazione “illogica” e non “manifestamente illogica”, in mancanza di confronto con le chiare conclusioni sul punto della Corte di appello, e limitandosi a reiterare censure già ampiamente disattese.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo qualifica come aspecifico e apodittico: il ricorrente afferma il decorso della prescrizione senza allegare alcunché di specifico sul tema. Manca infatti una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e la dimostrazione della maturazione del termine di legge.
La Corte enuncia il principio per cui la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non deriva dal mero computo aritmetico del termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, che l’interessato deve specificamente affrontare, a pena di inammissibilità, secondo il disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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