Riesame cautelare, controllo di legittimità e rischio di reiterazione (Cass. pen. Sez. IV n. 33203 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare personale il controllo di legittimità demandato alla Corte di cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi di valutazioni riservate al Gip e al Tribunale del riesame. Il sindacato si limita a verificare che l’atto impugnato esponga le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e sia immune da illogicità evidenti. Ai fini della scelta della misura di massimo rigore, l’ingente quantitativo di stupefacente detenuto e la disponibilità di materiale atto al confezionamento sono indici della professionalità dell’attività illecita, idonei a fondare il giudizio di adeguatezza della custodia in carcere anche a fronte della incensuratezza dell’indagato. La confessione che si limiti ad ammettere l’evidenza dei fatti, senza apportare elementi utili all’indagine, non impone una valutazione prognostica favorevole.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 3 marzo 2025, aveva rigettato il ricorso proposto nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip locale in esito all’udienza di convalida dell’arresto.
L’arresto era avvenuto in flagranza: il ricorrente era stato colto mentre, insieme a un terzo, usciva da un edificio con due chili di marijuana; le chiavi dell’appartamento da cui proveniva la sostanza erano nella sua disponibilità. Nell’abitazione erano custoditi ulteriori quantitativi di stupefacente, oltre a materiale atto al confezionamento. Avverso il rigetto del riesame il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla mancata applicazione degli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del proprio sindacato. Nel giudizio cautelare personale il controllo di legittimità non si estende alla revisione degli elementi materiali e fattuali, né alla riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato: si tratta di apprezzamenti demandati al Gip e al Tribunale del riesame. Il compito della Cassazione è verificare la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento e l’assenza di illogicità evidenti, secondo i richiamati precedenti di legittimità.
Su questa base il ricorso è dichiarato manifestamente infondato. Il Tribunale aveva tratto il pericolo di reiterazione dalla disponibilità di un ingente quantitativo di droga, indice di collegamenti con contesti criminali di più ampia portata, e dalla presenza, nell’abitazione, di materiale per il confezionamento, ritenuto segno della professionalità dello svolgimento dell’attività illecita e dell’esclusione dell’occasionalità.
Né vale a superare tale giudizio l’incensuratezza del ricorrente. Il Tribunale ne ha preso atto, ritenendo però il rischio di reiterazione particolarmente elevato in ragione delle modalità concrete del fatto e dell’inserimento in circuiti dediti al narcotraffico. Parimenti rileva la disponibilità, da parte dell’indagato, di una vera e propria base logistica, pur non formalmente riconducibile a lui, destinata a fornire una vasta platea di acquirenti.
Quanto alla scelta della misura, la Corte ritiene la motivazione immune da profili di incongruità: gli arresti domiciliari, anche con il presidio elettronico, non avrebbero impedito di mantenere i contatti con la rete criminale. Il giudizio di adeguatezza della misura intramuraria risulta così ancorato a un percorso argomentativo, non condiviso dal ricorrente ma scevro da vizi, e come tale sottratto al vaglio di legittimità.
Infine, la Corte esamina il profilo della confessione. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato ad ammettere l’evidenza dei fatti, senza fornire elementi utili all’indagine: valutazione congrua, perché una simile ammissione non è idonea a intaccare il quadro cautelare, particolarmente pregnante in ragione dell’arresto in flagranza e delle modalità professionali del fatto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con i conseguenti adempimenti di cancelleria.
Nota della Redazione
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