Falsa patente estera non grossolana: prova anche senza accertamento ambasciata (Cass. pen. Sez. V n. 40396 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada. La prova della falsità può essere desunta da elementi oggettivi e di contesto, senza necessità di disporre l’accertamento presso l’ambasciata dello Stato di rilascio. È inammissibile per genericità la censura che, sul punto, si fondi su una prospettazione meramente assertiva.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione per il concorso nella formazione di una falsa patente di guida apparentemente rilasciata dalle autorità nigeriane, recante la sua fotografia e le sue generalità. Il documento era stato presentato all’ufficio denunce di un Commissariato per ottenere la restituzione della carta di circolazione di un’autovettura.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, dolendosi della ritenuta superfluità della mancata risposta dell’ambasciata nigeriana alla richiesta di accertamento sulla falsificazione della patente.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è complessivamente infondato, con alcuni aspetti di inammissibilità. La Corte territoriale ha indicato plurime ragioni della falsità del documento, accertata attraverso il personale della Polizia Stradale: nonostante alcuni dati di possibile, iniziale parvenza di genuinità, a un esame più attento il documento risultava fasullo, senza necessità di ulteriori indagini presso l’ambasciata nigeriana.

Anzitutto rileva la forma della patente, come badge digitale: secondo la Convenzione del 19 settembre 1949 le patenti internazionali devono avere determinate caratteristiche, tra cui il formato cartaceo e i riferimenti ai dati anagrafici del titolare, assenti nel caso di specie. In loro mancanza, e alla luce del contesto di accadimento, i giudici di merito hanno logicamente desunto la falsità del documento.

Tra gli elementi di contesto la sentenza ha valorizzato il contesto di accadimento dei fatti: il documento è stato mostrato soltanto per riottenere l’autovettura sequestrata qualche giorno prima, dopo che era emerso che il ricorrente ne era alla guida con patente revocata. Rilevano altresì il ritiro della patente nel 2009, secondo il sistema centralizzato SDI, e l’inverosimiglianza della circostanza secondo cui il documento sarebbe stato ricevuto da un congiunto, non recandosi il ricorrente in Nigeria da circa sei anni.

A chiudere il cerchio, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Ed Daoudy, secondo cui la contraffazione non grossolana della patente estera integra i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche in assenza delle condizioni di validità richieste dagli artt. 135 e 136 cod. strada. La censura sulla necessità dell’accertamento presso l’ambasciata è inoltre connotata da una linea argomentativa assertiva, che la pone ai confini della sanzione processuale di inammissibilità per genericità. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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