Estorsione mafiosa e benefici penitenziari ex art. 4-bis Ordinamento penitenziario (Cass. pen. Sez. I n. 9253 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come novellato dal d.l. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199/2022, trova applicazione non solo nei confronti di chi sia stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma anche per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale norma o al fine di agevolare l’attività delle associazioni in essa previste. Ne consegue che, per il condannato per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale è inammissibile qualora non vengano dimostrati l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, o l’assoluta impossibilità di tale adempimento, e non vengano allegati elementi specifici che escludano l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. Tali requisiti di ammissibilità si estendono anche alle richieste di detenzione domiciliare e di semilibertà.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila dichiarava inammissibile la domanda di affidamento in prova presentata da un condannato, in considerazione del tipo di reato per il quale stava espiando la pena — estorsione aggravata dal metodo mafioso — e dell’omessa allegazione degli elementi richiesti dall’art. 4-bis Ord. pen.
Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, dolendosi dell’applicazione delle preclusioni previste per i reati della c.d. ‘prima fascia’ dell’art. 4-bis Ord. pen. a chi non era stato condannato per il reato associativo, della mancata rilevazione del travisamento della sentenza di condanna e della mancata considerazione delle domande subordinate di detenzione domiciliare e di semilibertà.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, disattesa la prospettazione del ricorrente, ha ritenuto il ricorso infondato, confermando l’ordinanza impugnata, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.
La Suprema Corte ha rilevato che, sebbene il condannato non fosse stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., la sua posizione rientrava comunque nell’ambito applicativo dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. La norma, infatti, include espressamente i reati commessi “avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale”, categoria nella quale va ricondotta l’estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il presupposto per l’accesso ai benefici, pertanto, non è la condanna per il reato associativo, ma la modalità della condotta, connotata dall’uso del metodo mafioso.
Alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione, la Corte ha precisato che il condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso è gravato dall’onere di dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, o l’impossibilità assoluta di tale adempimento, e di allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, che escludano l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi. Nel caso di specie, la mancanza di tali allegazioni, circostanza pacifica e non contestata, rendeva corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice di merito.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha chiarito che i medesimi requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4-bis Ord. pen. si applicano anche alla detenzione domiciliare e alla semilibertà, sicché la declaratoria di inammissibilità doveva intendersi implicitamente estesa anche a tali richieste subordinate. Con il rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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