Inammissibile il ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo l’appello (Cass. pen. Sez. V n. 40395 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, per qualsiasi causa, preclude al giudice di legittimità il rilievo d’ufficio dell’estinzione del reato per prescrizione maturata in data successiva alla sentenza di appello, non rilevata né eccepita in quel grado. La regola di cui all’art. 129, primo comma, cod. proc. pen. presuppone infatti la proposizione di una valida impugnazione e non riveste valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell’inammissibilità. In tema di causalità colposa omissiva, il rapporto causale tra omissione ed evento si accerta mediante il giudizio di alta probabilità logica sul comportamento alternativo lecito, non già su un mero coefficiente statistico. Il registro delle prestazioni del medico di guardia medica ha natura di atto pubblico fidefacente, essendo destinato a garantire pubblica certezza su numero, caratteristiche e modalità degli interventi operati.
Il Fatto
La sentenza di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di un medico di guardia per omicidio colposo e falso ideologico in atto pubblico. Alla ricorrente si addebita di non avere valutato l’infarto in corso del paziente e di non avergli indicato di recarsi al Pronto Soccorso; nel registro delle prestazioni avrebbe annotato, in corrispondenza del nominativo dell’assistito, una lesione a un dito in realtà insussistente.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: estinzione del reato di omicidio colposo per prescrizione maturata dopo la sentenza di appello; vizio di motivazione sull’individuazione del comportamento alternativo lecito; insussistenza del dolo di falso; contestazione della natura fidefacente del registro.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in sequenza logico-processuale i motivi che contestano la sussistenza dei reati, per poi esaminare l’eccezione di prescrizione. La ragione è che la pronuncia di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 12602 del 2015, che hanno escluso la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, secondo comma, cod. proc. pen., l’estinzione del reato maturata dopo l’appello.
Il secondo motivo è ritenuto inammissibile perché formulato in fatto. La difesa propone una diversa ricostruzione probatoria: la ricorrente avrebbe invitato il paziente al Pronto Soccorso e il mancato accesso in ospedale sarebbe ascrivibile alla scelta autonoma della vittima. La Corte ribadisce che in sede di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto, salvo il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Nel merito, il percorso della sentenza di appello è coerente con il principio delle Sezioni Unite n. 30328 del 2002: nel reato colposo omissivo improprio la causalità esige il giudizio di alta probabilità logica sull’azione doverosa omessa. La prescrizione dell’invio in Pronto Soccorso è stata qualificata come comportamento alternativo lecito che, secondo la consulenza, avrebbe evitato l’evento; la mancata indicazione è emersa da plurime testimonianze convergenti, mentre la minimizzazione diagnostica ha indotto la vittima a soprassedere.
Quanto al falso, i giudici di merito hanno ritenuto l’annotazione non veridica un tentativo di occultare l’imperizia, valorizzando il rilievo che nel registro non compariva alcuna annotazione riferibile al paziente cui la difesa imputava la confusione. Il dolo del reato è generico e coincide con la consapevolezza dell’immutatio veri, secondo la giurisprudenza richiamata; la confusione colposa di annotazioni è quindi esclusa.
Da ultimo, il Collegio conferma che il registro delle prestazioni della guardia medica è atto pubblico fidefacente, assimilabile a quello del pronto soccorso, in quanto destinato a garantire pubblica certezza sul numero, sulle caratteristiche e sulle modalità degli interventi. Da ciò l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in euro 6.000 oltre accessori.
Nota della Redazione
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