Sospensione condizionale: diniego fondato su precedenti remoti e riabilitati (Cass. pen. Sez. V n. 40398 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della condanna non può fondarsi esclusivamente su precedenti penali remoti, per i quali sia intervenuta la riabilitazione, ove il giudice non spieghi per quali ragioni, alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen., tali risalenti condanne giustifichino la prognosi negativa e l’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 175 cod. pen. In tema di atti persecutori, la prova del grave e perdurante stato d’ansia o di paura può desumersi dalla natura dei comportamenti dell’agente, idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante o ad aggravare un preesistente disagio psichico, non essendo necessario un radicale stravolgimento delle condizioni esistenziali della vittima.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 20 febbraio 2025, confermava la decisione di primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di atti persecutori e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la mancata considerazione delle doglianze d’appello e le contraddizioni tra le deposizioni dei testi e il narrato delle persone offese; l’insussistenza della tipicità delle condotte e dell’evento del reato, non dimostrato né nel cambio di abitudini né nello stato d’ansia; l’erroneità del diniego dei benefici di legge.
La questione giungeva davanti alla Corte perché il ricorrente contestava tanto la ricostruzione probatoria dei fatti quanto il giudizio prognostico espresso dai giudici di merito in ordine ai benefici.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono stati dichiarati inammissibili perché reiterativi e versati in fatto. La Corte ha ribadito che è estraneo all’ambito applicativo dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova: nessun elemento può essere interpretato per brani né fuori dal contesto in cui è inserito. Il ricorso, riproponendo la propria ricostruzione fattuale attraverso brani dichiarativi e personali sintesi delle deposizioni, si collocava al di fuori dei motivi denunciabili in sede di legittimità.
Quanto al travisamento della prova dichiarativa, la Corte ha precisato che esso, per essere deducibile in cassazione, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare una palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello che il giudice ne abbia tratto, restando escluso che integri il vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio.
La Corte ha inoltre escluso che l’assoluzione per il capo B) incidesse sulla logicità della ricostruzione dei numerosi episodi di molestie e minacce contestati nel capo A). Quanto all’evento di danno, i giudici di merito hanno correlato logicamente lo stato d’ansia e il mutamento delle abitudini di vita alle dichiarazioni delle persone offese e, secondo una razionale massima di esperienza, alla tipologia delle condotte e al loro progressivo peggioramento.
Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte territoriale aveva negato i benefici richiamando precedenti specifici dell’imputato, consistenti in delitti contro il patrimonio, anche violenti. Tuttavia la motivazione restava ancorata esclusivamente a condanne remote — la più recente risalente al 1998 — per le quali era intervenuta la riabilitazione. L’apparato argomentativo è stato giudicato del tutto insufficiente, perché non spiegava per quali ragioni, rispetto a tali dati, le antiche condanne giustificassero, alla luce dei plurimi criteri dell’art. 133 cod. pen., la prognosi negativa e la conclusione dell’insussistenza dei presupposti dei benefici.
La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al diniego della sospensione condizionale e della non menzione, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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