Permesso di costruire in sanatoria e doppia conformità nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 3 n. 13639 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo di manufatti abusivi, l’insussistenza del requisito della doppia conformità richiesto dagli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001 per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria esclude che il titolo edilizio successivamente rilasciato possa spiegare effetti sulla permanenza del vincolo. Il requisito della doppia conformità è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica. Il periculum in mora richiesto ai fini del sequestro preventivo di un manufatto abusivo ultimato in zona agricola può essere legittimamente motivato con l’aggravio del carico urbanistico che le opere determinano, come desumibile dalla loro consistenza e destinazione d’uso, oltre che dalla destinazione urbanistica dell’area su cui insistono. Il sindacato di legittimità avverso le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali è circoscritto alla sola violazione di legge, ex art. 325 cod. proc. pen., includendo solo i vizi di motivazione radicali che rendano l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Il Fatto
Il Tribunale della libertà di Potenza rigettava l’appello cautelare proposto dal comproprietario di un immobile sottoposto a sequestro preventivo dal G.i.p. di Lagonegro in relazione a violazioni urbanistiche e edilizie. Il provvedimento genetico era stato emesso dopo l’annullamento in autotutela di due permessi di costruire rilasciati nel 2023, che avevano assentito un rialzo dell’edificio con aumento volumetrico del sottotetto per realizzare un nuovo piano abitativo.
Il ricorrente, titolare del permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2025, proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’illegittimità del diniego di dissequestro per insussistenza della doppia conformità e l’erronea valutazione del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di interesse: il Tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non aveva rilevato l’inammissibilità dell’appello per carenza di legittimazione, ma aveva esaminato nel merito tutti i motivi di impugnazione, sicché mancava una statuizione impugnabile su quel punto.
Nel merito delle censure sulla doppia conformità, la Corte ha ritenuto infondati i motivi secondo, terzo, quarto e quinto. Il Tribunale aveva accertato l’insussistenza del requisito sulla base di elementi fattuali puntuali: l’illegittimità dei permessi del 2023 annullati in autotutela; la conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica; la riqualificazione della sopraelevazione come annesso agricolo per rientrare nei limiti volumetrici; le caratteristiche strutturali che rivelavano un volume abitabile destinato a civile abitazione non sanabile con un mero artificio classificatorio; il rilascio del permesso n. 7/2025 anche all’esito del deposito in sanatoria degli elaborati progettuali.
La Cassazione ha ribadito che costituisce pertinenza, esclusa dal regime concessorio, solo l’opera posta al servizio di edifici esistenti mediante un nesso funzionale e strumentale che non consenta, per natura e struttura, altra destinazione se non quella pertinenziale. Ha inoltre valorizzato un passaggio motivazionale, sfuggito al Tribunale, relativo alla circostanza che il manufatto abusivo era stato realizzato in violazione della normativa antisismica, con autorizzazione postuma solo successivamente acquisita: tale circostanza rende il manufatto insanabile, poiché il requisito della doppia conformità è escluso per le edificazioni realizzate in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica, richiamando il precedente di Sez. 3, n. 2357 del 2023.
Quanto al sesto motivo, la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sul periculum in mora: il Tribunale aveva correttamente applicato il principio per cui l’aggravio del carico urbanistico in zona agricola, desumibile dalla consistenza e destinazione delle opere, integra l’esigenza cautelare ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. Il ricorrente, contestando la valutazione degli elementi di prova, era uscito dal perimetro del sindacato di legittimità segnato dall’art. 325 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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