Bancarotta documentale semplice: necessaria la prova di dolo o colpa (Cass. pen. Sez. V n. 40403 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta semplice documentale, la fattispecie di cui all’art. 217, secondo comma, legge fall. punisce un reato di pura condotta, integrato dall’inadempimento del precetto formale imposto all’imprenditore dall’art. 2214 cod. civ., a prescindere dal verificarsi di un danno per i creditori. L’elemento soggettivo può essere indifferentemente costituito dal dolo generico o dalla colpa, ravvisabili quando l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili. Ne deriva che la diversità con la bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, primo comma, n. 2), legge fall. risiede esclusivamente nell’atteggiarsi dell’elemento psicologico, ivi richiedendosi il solo dolo generico. Il giudice di merito, pertanto, non può limitarsi a descrivere la condotta materiale, ma deve accertare e motivare la sussistenza del dolo o della colpa, non essendo configurabile una responsabilità da mera posizione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 21 febbraio 2025, aveva in parte riformato la decisione di primo grado, con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica, in qualità di liquidatore di una società dichiarata fallita. Previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, la Corte territoriale aveva rideterminato la pena in mesi otto di reclusione.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di vizio di motivazione. Si duole che i giudici dell’appello, pur avendo riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 217, secondo comma, legge fall., abbiano omesso ogni accenno a elementi rivelatori di dolo generico o di colpa, limitandosi a descrivere la sola condotta materiale e trascurando le circostanze, dedotte in appello, da cui poteva evincersi la volontà di contribuire alla ricostruzione del piano contabile e patrimoniale.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ritiene fondato l’unico motivo di ricorso. Osserva che la motivazione impugnata, dopo aver fornito esaustive ragioni in merito alla ritenuta insussistenza della bancarotta fraudolenta documentale, non approfondisce affatto l’esame degli elementi rivelatori di dolo generico o di colpa nella condotta dell’imputato.

Il Collegio richiama la distinzione tra le due fattispecie, che si differenziano in relazione al diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo. Per la bancarotta semplice ex art. 217, secondo comma, legge fall. l’elemento psicologico può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa; per la bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, primo comma, n. 2), legge fall. esso deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’imprenditore.

La Corte ribadisce che la bancarotta semplice documentale ha a oggetto un reato di pura condotta, che punisce il comportamento omissivo del fallito il quale, venendo meno a un mero inadempimento di un precetto formale, non abbia tenuto le scritture contabili, a prescindere dal verificarsi in concreto di un danno per i creditori. La ratio di tale ricostruzione risiede nella scelta dell’ordinamento di tutelare l’esigenza di una corretta informazione sulle vicende patrimoniali e contabili dell’impresa fallita.

Rispetto all’omesso controllo sulla tenuta della documentazione contabile e societaria, l’ordinamento reagisce con una posizione di indifferenza quanto al grado di attribuibilità psichica della condotta, che può essere sostenuta dal dolo ovvero dalla colpa. Nel caso in esame, tuttavia, la motivazione sull’elemento soggettivo non può dirsi neppure implicitamente argomentata. A ciò fa ostacolo, anzi, quanto notato dalla stessa Corte territoriale, ossia che le scritture contabili obbligatorie erano state almeno in parte prodotte, nonché la notazione relativa all’assunzione formale della carica da parte di persona ultrasettantenne già in precedenza gestore di fatto della società.

Il Collegio, pertanto, accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul profilo dell’elemento soggettivo del reato ascritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *