Permessi premio e collaborazione impossibile: ambito limitato ai fatti di condanna (Cass. pen. Sez. I n. 40463 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di benefici penitenziari a soggetti condannati per delitti ostativi di prima fascia, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen., l’accertamento dell’impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia è circoscritto, per il tenore letterale della disposizione, alle sole circostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannato nei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione la pena. Esso non può essere dilatato fino a ricomprendere gli ulteriori contenuti informativi che consentano la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse, poiché tale requisito inerisce alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all’art. 58-ter, comma 1, ord. pen., cui consegue anche la riduzione delle soglie minime di pena espiata per l’accesso alle misure. È quindi viziata l’ordinanza che nega la collaborazione impossibile perché il condannato non ha offerto contributi utili all’accertamento di delitti di criminalità organizzata finalisticamente collegati a quelli di condanna.

Il Fatto

Il condannato espia la pena dell’ergastolo per effetto di plurime condanne per partecipazione ad associazione di stampo mafioso, nonché per omicidi plurimi e reati-fine del sodalizio. Nel 2016 aveva manifestato la volontà di collaborare, rendendo dichiarazioni autoaccusatorie relative al ruolo ricoperto in singoli fatti omicidiari; la competente Direzione distrettuale antimafia, all’esito di verifiche, aveva ritenuto insussistenti i presupposti per dare seguito all’offerta, qualificando le dichiarazioni come non sufficientemente riscontrate, superflue o strumentali.

Il Tribunale di sorveglianza ha negato l’accesso ai permessi premio, escludendo la collaborazione impossibile anche in ragione del mancato contributo su delitti di criminalità organizzata collegati a quelli oggetto di condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice sovrapposto i piani della collaborazione utile e di quella impossibile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal tenore letterale dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. e ricostruisce il quadro giurisprudenziale in materia, richiamando Sez. 1, n. 14158 del 19/02/2020, Minardi; Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019, Filippone; Sez. 1, n. 7968 del 08/01/2016, Cacalano.

Il requisito della collaborazione impossibile resta ancorato alle sole circostanze di fatto riferibili alle contestazioni dei processi conclusisi con le sentenze di condanna in esecuzione. Non può estendersi agli ulteriori contenuti informativi volti alla repressione o prevenzione di condotte diverse, ambito che appartiene alla diversa figura della collaborazione effettiva ex art. 58-ter, comma 1, ord. pen., con i connessi effetti riduttivi delle soglie minime di pena espiata.

Su questa base l’ordinanza impugnata è censurata: nell’escludere la collaborazione impossibile per il mancato contributo su delitti di criminalità organizzata collegati a quelli di condanna, essa non è conforme al principio di diritto indicato.

Il ricorso è quindi fondato, nei limiti precisati, e l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. In sede di rinvio il giudice dovrà concentrare la valutazione sulle sole condotte criminose per cui è intervenuto l’accertamento di responsabilità, verificando — sulla base delle informazioni della Direzione distrettuale antimafia e dell’esame dei titoli di condanna — se sussistano ambiti ulteriori di utile collaborazione esigibile, in rapporto alla possibilità effettiva di avviare nuove investigazioni, tenuto conto di quanto non accertato e, soprattutto, di quanto ancora accertabile in relazione al tempo trascorso, all’eventuale maturazione della prescrizione e all’intervenuta assoluzione definitiva di taluni coimputati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *