Pericolo di fuga e controllo di legittimità sulla motivazione cautelare (Cass. pen. Sez. 4 n. 13657 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la prescrizione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. è osservata anche quando l’ordinanza cautelare richiami altri atti del procedimento, purché il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi decisivi senza formule stereotipate. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame consente al giudice di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo di censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. Non è necessaria l’esplicita confutazione delle tesi difensive disattese quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’istanza avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di cessione di sostanza stupefacente. Il provvedimento genetico era stato emesso senza interrogatorio preventivo e i fatti risalivano a circa tre anni prima dell’esecuzione della misura.
Il ricorrente deduceva la mancanza di motivazione in ordine ai rilievi difensivi sull’ordinanza genetica, la violazione del principio di extrema ratio e l’insussistenza del pericolo di fuga, desunto dalla sola condizione di straniero e dall’entità della pena irroganda, senza considerare la concretezza e l’attualità del pericolo. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, rilevando che il primo motivo reiterava pedissequamente doglianze già affrontate dal Tribunale del riesame. In punto di motivazione dell’ordinanza cautelare, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’autonoma valutazione richiesta dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può risultare anche da un richiamo ad altri atti del procedimento, purché emerga la ragione giustificativa della misura. La valutazione cumulativa delle posizioni sovrapponibili è legittima quando il contesto del provvedimento renda evidente la ragione giustificativa in relazione ai soggetti colpiti.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva ricostruito il quadro indiziario sulla base delle immagini delle telecamere, e il pericolo di reiterazione era stato ancorato alla professionalità e all’abitualità delle condotte di spaccio e alla violazione del provvedimento cautelare già subito. La Corte ha pertanto escluso che lo iato temporale rispetto ai fatti potesse essere dirimente, considerato il pieno inserimento del ricorrente in circuiti delinquenziali.
Quanto al pericolo di fuga, la Corte ha valorizzato l’assenza di radicamento territoriale e di legami familiari, la mancanza di fissa dimora e l’inserimento negli ambienti dello spaccio, ritenendo non illogico il giudizio di possibile irreperibilità anche tramite lo spostamento sul territorio nazionale. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico per non essersi misurato con l’ampia motivazione del provvedimento.
La Corte ha infine ribadito che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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