Remissione di querela in Cassazione prevale sulle cause di inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 40459 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato. Tale causa estintiva prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Il giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto, non emergendo dagli atti elementi per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Conseguono la condanna dell’imputata al pagamento delle spese del procedimento di rimessione, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., salvo diverso accordo nell’atto di remissione.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 4 marzo 2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani del 12 settembre 2023 per il delitto di art. 646 cod. pen., commesso ai danni di una cooperativa sociale. La difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione di legge in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 531 cod. proc. pen., per l’intervenuta estinzione del reato a seguito di remissione della querela da parte della persona offesa e della relativa accettazione.

Nelle more del giudizio di legittimità, in data 2 luglio 2025, la persona offesa ha rimesso la querela e l’imputata ha accettato la remissione. La questione centrale diviene quindi la rilevabilità dell’estinzione del reato in sede di legittimità, in presenza di un ricorso tempestivo.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, relativo all’estinzione del reato per remissione della querela e conseguente accettazione. La Corte ha verificato che sono state rispettate le formalità essenziali di cui agli artt. 339 e 340 cod. proc. pen., con la conseguenza che il reato, perseguibile ad istanza della persona offesa, si è estinto ai sensi dell’art. 152 cod. pen.

Il Collegio ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24246 del 25/02/2004, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. È stato inoltre citato il precedente Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021.

Non emergendo dagli atti elementi per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. La Corte ha quindi applicato l’art. 340, comma 4, cod. proc. pen., condannando l’imputata al pagamento delle spese del procedimento di rimessione, non risultando diversamente convenuto nell’atto di remissione e di accettazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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