Continuazione esecutiva: obbligo di motivare i singoli aumenti di pena (Cass. pen. Sez. I n. 40532 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che in sede esecutiva ne determini la pena complessiva non può limitarsi a individuare il reato più grave e la pena base, ma deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. Parimenti, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non comporta che la differenza tra pena complessiva e cumulo materiale sia automaticamente imputabile alla detenzione da eseguire, operando anche in tale ipotesi l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguente necessità di scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai reati per i quali il condannato era stato riconosciuto colpevole con quattro provvedimenti definitivi, ritenendo i delitti più recenti legati da vincolo di continuazione con il reato associativo di stampo mafioso di cui alle prime due sentenze.
Con lo stesso provvedimento il giudice dell’esecuzione respingeva la richiesta di riconoscimento a titolo di fungibilità della custodia cautelare sofferta in altri procedimenti e la domanda di retrodatazione dell’inizio della detenzione per un ulteriore procedimento, rideterminando la pena complessiva in anni ventitré e mesi uno di reclusione, oltre multa. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui seguivano motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, secondo cui il giudice della continuazione, dopo avere individuato il reato più grave e fissato la pena base, deve calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale è proporzionato all’entità degli aumenti e deve rendere verificabile il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, l’osservanza dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato.
Su questa base la Corte rileva che l’ordinanza impugnata non è conforme a tali principi: dopo avere individuato il reato più grave e la pena base, essa si è limitata a indicare che la pena già stabilita in sede di cognizione per i reati satellite era congrua, senza motivare in modo adeguato sugli aumenti. In tal modo resta impedita ogni verifica sul rispetto del rapporto di proporzione tra le pene.
La Corte accoglie anche le censure sul diniego della fungibilità, con assorbimento delle questioni sulla retrodatazione. Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, con determinazione di una pena complessiva inferiore al cumulo materiale, non comporta che la differenza possa essere automaticamente imputata alla detenzione da eseguire: opera anche in tale eventualità l’art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computati solo i periodi di custodia cautelare sofferta e di pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato, dovendosi scindere il reato continuato nelle singole violazioni (Sez. I n. 6072 del 24.05.2017, dep. 2018; conforme Sez. I n. 17531 del 22.03.2023).
Il ricorso è invece dichiarato inammissibile per il resto. Il motivo aggiunto sulla correzione dell’ordinanza è manifestamente infondato, essendo stato rettificato un mero errore aritmetico nel calcolo della pena, già desumibile dal provvedimento originario. Inammissibili per genericità sono le censure sulla disparità di trattamento sanzionatorio e sul parallelo con altro coimputato, non essendo stata illustrata in modo specifico la dedotta illogica sperequazione, ferma restando l’autonomia valutativa del decidente. Parimenti inammissibile per genericità è il quinto motivo, non essendo stato esplicitato il fondamento giuridico della richiesta di retrodatazione né indicata la data alla quale si intendeva anticipare la detenzione.
L’ordinanza è quindi annullata, fermo il riconoscimento della continuazione, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio e della fungibilità, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione e in diversa composizione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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