Appello cautelare: il Tribunale non riesamina i gravi indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 39515 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di appello avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca di una misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo. Il controllo resta circoscritto alla correttezza giuridica e all’adeguatezza della motivazione dell’ordinanza gravata, con specifico riguardo agli eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Tale limite discende dall’effetto devolutivo dell’impugnazione e dalla natura autonoma del provvedimento impugnato. Ne consegue che non sono nuovi gli elementi già valutati nel giudizio di merito e ritenuti non idonei a smentire il quadro accusatorio.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 27 maggio 2025, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso il provvedimento con cui la Corte di appello della stessa città aveva respinto l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La misura era stata applicata in relazione al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e i vizi della motivazione per non avere il Tribunale considerato il novum rappresentato da una consulenza biometrica, da un interrogatorio e dagli accertamenti irripetibili sul telefono cellulare dell’imputato. Con un secondo motivo ha contestato la valutazione delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura applicata. Il ricorrente è arrivato in Cassazione dopo il rigetto dell’appello cautelare.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso, richiamando un principio già affermato in precedenza. In sede di appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare, il Tribunale non deve riesaminare la sussistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo. Il suo controllo si limita a verificare che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli eventuali fatti nuovi allegati, preesistenti o sopravvenuti, capaci di modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o di escludere le esigenze cautelari. Il fondamento di tale limite risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione e nella natura autonoma del provvedimento impugnato, come affermato da Sez. VI n. 45826 del 2021 e da Sez. II n. 18130 del 2016.

Di questi principi il Tribunale ha fatto corretta applicazione. Gli elementi addotti dalla difesa — la consulenza biometrica, l’interrogatorio e gli accertamenti irripetibili sul telefono — non erano nuovi, perché già valutati dalla Corte di appello nel giudizio di secondo grado, concluso con la conferma della sentenza di condanna e l’applicazione della misura, e ritenuti non idonei a smentire il quadro accusatorio.

Quanto alla richiesta di assoluzione formulata dal Pubblico ministero nei confronti di un altro soggetto, la Corte ha attribuito a tale dato valenza neutra, trattandosi di una mera richiesta della pubblica accusa.

Il secondo motivo è stato dichiarato privo di specificità. Il Tribunale ha condiviso la valutazione di accentuata pericolosità del ricorrente, desunta dalla gravità del reato e dai numerosi precedenti penali specifici. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sentenza di condanna in grado di appello a pena non sospesa costituisce elemento di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari (Sez. III n. 24649 del 2019). Ha inoltre ritenuto adeguata la misura carceraria in base alla presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata da elementi contrari. Il ricorrente si è limitato a contestare il ragionamento senza evidenziare profili di novità o effettiva illogicità. Il rigetto comporta la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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