Inammissibili i ricorsi su rinnovazione istruttoria e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 220 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, la mancata assunzione di prove può essere censurata in cassazione solo se la parte dimostra l’esistenza, nella motivazione impugnata, di lacune o manifeste illogicità su punti di decisiva rilevanza. Nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 603 cod. proc. pen. grava sul giudice la prova negativa della manifesta superfluità del mezzo, mentre nei casi dei commi primo e terzo è la parte a dover dimostrare la necessità dell’assunzione. Il controllo di legittimità ha ad oggetto il rapporto tra motivazione e decisione, non già quello tra prova e decisione: è pertanto inammissibile il ricorso che contesti la scelta e la valutazione del materiale probatorio o la congruità della pena, profili riservati al giudice di merito.

Il Fatto

Due ricorrenti erano stati condannati in primo grado, con rito abbreviato non condizionato, per concorso in rapina e tentata estorsione; la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 27/11/2023, aveva confermato la decisione. Avverso tale pronuncia i difensori hanno proposto due ricorsi per cassazione di contenuto pressoché sovrapponibile, articolando motivi comuni sull’omessa rinnovazione dell’istruttoria in appello, sulla attendibilità della persona offesa, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sulla speciale tenuità del danno e sulla determinazione della pena; il solo ricorrente cui si riferisce il sesto motivo ha censurato anche il mancato riconoscimento della attenuante della partecipazione di minima importanza.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i ricorsi, di tenore pressoché integralmente coincidente. Sul primo motivo la Corte rileva come la difesa avesse formulato in appello una richiesta di rinnovazione istruttoria del tutto generica, a fronte di una ricostruzione puntuale operata in primo grado nell’ambito di un rito abbreviato non condizionato, non accompagnato da alcuna sollecitazione probatoria.

Il Collegio ribadisce poi la distinzione interna all’art. 603 cod. proc. pen.: nei commi primo e terzo è necessaria la dimostrazione positiva della necessità del mezzo di prova, per superare la presunzione di completezza del compendio; nel comma secondo si richiede invece la prova negativa della manifesta superfluità, per vincere l’opposta presunzione di necessità discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova. Nel caso concreto l’istanza difensiva non si confrontava con la motivazione dei giudici di merito.

Quanto ai motivi sull’attendibilità della persona offesa e sulla valutazione delle risultanze, la Corte osserva che essi solo formalmente invocano il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., traducendosi in una contestazione nel merito. Il controllo di legittimità riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione: è preclusa alla Suprema Corte una nuova e diversa interpretazione dei dati processuali, sia pure anch’essa logica. Le censure risultano perciò estranee al sindacato di legittimità.

Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte richiama la modifica dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125: non è più sufficiente lo stato di incensuratezza. Il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi dedotti, bastando il riferimento a quelli ritenuti decisivi; nel caso rilievo ha avuto la condotta processuale del ricorrente. Analogamente, la attenuante della speciale tenuità del danno presuppone un pregiudizio di valore pressoché irrisorio, valutato anche negli ulteriori effetti subiti dalla persona offesa, senza che rilevi la capacità economica di quest’ultima.

Quanto alla determinazione della pena, la Corte esclude un inesistente diritto al minimo, avendo il primo giudice fissato la pena base in misura intermedia in applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., valorizzando intensità del dolo e gravità delle condotte. Il sesto motivo, sulla attenuante ex art. 114 cod. pen., è infine ritenuto reiterativo e aspecifico rispetto agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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