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Omessa motivazione sulle attenuanti generiche: annullamento con rinvio (Cass. pen. n. 22453 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata applicazione delle attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, se non motivata, deve essere specificamente dedotta con il motivo di appello; il giudice di secondo grado è tenuto a esaminare tale doglianza, non potendosi esimere dal pronunciarsi sul punto. La sua omissione integra un vizio di motivazione della sentenza d’appello, che deve essere annullata con rinvio per una compiuta e motivata valutazione sulla concreta applicabilità del beneficio, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.. Il giudizio sulla tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, non potendo fondarsi esclusivamente sul tasso alcolemico rilevato.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 17 marzo 2026, riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Belluno, che aveva dichiarato il contribuente responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, per essersi posto alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico pari a 1,84 g/l alla prima prova e 1,88 g/l alla seconda. La modifica apportata in grado di appello riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminando i motivi di ricorso, ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla validità dell’accertamento etilometrico. In particolare, ha affermato che l’onere di allegazione gravante sull’imputato, volto a contestare la validità dell’accertamento, non può risolversi nella mera richiesta di conoscere i dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un dato idoneo a far dubitare che tali operazioni siano state effettivamente compiute. Il ricorrente, nel caso di specie, non contestava l’esistenza dell’omologazione e della revisione, ma la loro regolarità sulla base di una asserita inidoneità dei laboratori, censura che la Corte ha ritenuto non documentata e non idonea a inficiare la validità degli accertamenti.

Quanto alla dedotta inaffidabilità dell’etilometro per le basse temperature, la Corte ha rilevato che i valori estremi di funzionamento indicati nell’allegato al d.m. n. 196/1990 non comportano l’impossibilità di funzionamento a temperature inferiori a zero gradi, ma solo che gli strumenti non sono testati per tali condizioni. Gli etilometri omologati, infatti, sono predisposti per non fornire alcun risultato quando le condizioni operative renderebbero inaffidabile la misurazione. La motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto attendibili le misurazioni, è stata quindi giudicata non manifestamente illogica, con conseguente infondatezza anche del motivo relativo alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada.

La Corte ha altresì ritenuto non manifestamente illogica la motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, valorizzando il tasso alcolemico rilevato, ben superiore al limite minimo, e le modalità della condotta di guida, che aveva creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

È stata invece accolta la doglianza relativa all’omessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il Tribunale non aveva motivato il diniego, e tale omissione era stata oggetto di uno specifico motivo di appello, che la Corte territoriale non aveva esaminato. La Corte di cassazione ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente all’omessa decisione sulla concedibilità delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, dichiarando irrevocabile la declaratoria di responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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