Continuazione in executivis: ridiscussione del fatto preclusa in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 33838 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione che, decidendo sulla richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., escluda la sussistenza del vincolo medesimo con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, esprime un giudizio di fatto sorretto da argomenti logici. La sua ridiscussione è radicalmente preclusa in sede di legittimità. È pertanto inammissibile, per manifesta infondatezza, il ricorso che si risolva in una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni. Il mero riferimento alla precaria condizione psichica del condannato, di cui la difesa si limiti a evocare la capacità volitiva grandemente scemata, resta del tutto ininfluente ai fini del riconoscimento della continuazione.

Il Fatto

Il condannato aveva presentato al giudice dell’esecuzione una richiesta volta a ottenere l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante sette sentenze, emesse per i reati di cui agli artt. 385, 624-625, 75 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, 56-628, 494, 605, 628 cod. pen. e art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110.

Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Enna, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva disatteso la richiesta. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, articolando due motivi con cui ha dedotto vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente escluso il vincolo, emergente dalla spinta a far fronte a esigenze di natura economica e coincidente con la reazione del soggetto alla privazione della libertà personale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze. La Corte ha rilevato che le questioni dedotte erano state risolte dal giudice dell’esecuzione con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima e delle loro modalità esecutive, mediante argomenti di fatto del tutto logici.

Proprio la natura logica di tali argomenti ne determina, secondo la Corte, la radicale preclusione di ridiscussione in sede di legittimità. Il Tribunale aveva altresì valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone la diversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti.

Sotto tale profilo, la critica difensiva introduceva nel complesso una sostanziale richiesta di rivalutazione delle argomentazioni del giudice di merito, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò la Corte ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso.

La Corte ha infine reputato del tutto ininfluente il riferimento alla precaria condizione psichica del soggetto, del quale la difesa si era limitata a sottolineare la capacità volitiva grandemente scemata.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. La Corte ha inoltre disposto l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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