Recidiva e attenuante della lieve entità: questione alla Consulta (Cass. pen. Sez. I n. 10445 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui preclude la prevalenza dell’attenuante prevista dall’art. 311 cod. pen. — applicabile al delitto di rapina in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 — sulla recidiva aggravata di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. Il divieto di prevalenza, impedendo al giudice di operare l’ordinario giudizio di bilanciamento, disconosce il principio di proporzionalità della pena rispetto all’offensività del fatto e vanifica la funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio riconosciuta a detta attenuante. Ne deriva la violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza, dell’offensività della condotta e della finalità rieducativa della pena.
Il Fatto
Il condannato ha presentato istanza al giudice dell’esecuzione perché fosse riconosciuta l’attenuante dell’art. 311 cod. pen., divenuta applicabile al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza quanto alla sussistenza dell’attenuante, ma ha escluso ogni effetto riduttivo sulla pena.
Il giudice dell’esecuzione ha osservato che il giudice della cognizione aveva già valutato le attenuanti generiche come meramente equivalenti alla residua aggravante e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, stante il divieto di prevalenza sancito dall’art. 69, comma 4, cod. pen. L’attenuante aggiuntiva resterebbe perciò ininfluente sul bilanciamento, non potendo superare la mera equivalenza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma sul divieto di prevalenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto la richiesta di rimessione alla Consulta. Sul piano della rilevanza, il giudice dell’esecuzione aveva esplicitamente riconosciuto l’attenuante della lieve entità in ragione della minima gravità della violenza esercitata — consistita nel trattenere per le braccia la persona offesa per sottrarle il portafogli a bordo di un autobus, e solo per la brevissima fase dello spossessamento — e aveva preso atto dell’aggravante della recidiva applicata dal giudice di merito, decisione vincolante per il principio di intangibilità del giudicato. Da qui la conclusione del giudice dell’esecuzione sull’impossibilità di modificare la pena.
La Corte ha precisato che l’equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva è stata motivata dal giudice di merito solo in forza del divieto di prevalenza dell’art. 69, comma 4, cod. pen. Il divieto comporta che la pena per un fatto ritenuto di lieve entità resti eccezionalmente severa, con un vulnus al principio di proporzionalità.
Sul piano della non manifesta infondatezza, la Corte ha richiamato il consolidato percorso della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza rispetto a specifiche attenuanti: dalla sentenza n. 251 del 2012, sull’attenuante del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, fino alle pronunce sugli artt. 648, 609-bis, 89, 116 cod. pen. e, da ultimo, alle sentenze n. 143 del 2021 e n. 94 del 2023, che hanno riguardato proprio l’attenuante dell’art. 311 cod. pen.
La Corte ha individuato nella sentenza n. 94 del 2023 la ratio decidendi comune: la necessità che il giudice possa operare il bilanciamento per irrogare una pena conforme ai principi di uguaglianza, offensività e proporzionalità. A fondamento della questione la Corte ha posto la ratio di natura oggettiva, valorizzata nella sentenza n. 143 del 2021, che riconosce all’attenuante dell’art. 311 cod. pen. la funzione di necessario riequilibrio del trattamento sanzionatorio.
La sentenza n. 86 del 2024 ha attribuito a tale attenuante la natura di valvola di sicurezza costituzionalmente necessaria, stante l’elevato minimo edittale dell’art. 628 cod. pen. Ne consegue che anche per il delitto di rapina il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata disconosce la proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto e vanifica la funzione mitigatrice della pena, integrando la violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 27 Cost. La Corte ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 69 c.p. – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti
- Art. 89 c.p. – Vizio parziale di mente
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 116 c.p. – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti
- Art. 311 c.p. – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 628 c.p. – Rapina
- Art. 648 c.p. – Ricettazione