Ricorso personale del condannato inammissibile dopo la legge n. 103/2017 (Cass. pen. Sez. VII n. 33840 del 17.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il condannato non può proporre personalmente ricorso per cassazione. L’atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. È irrilevante, data la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un legale, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito, che non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto. Il ricorso personale è dunque inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato nei cui confronti era stata emessa un’ordinanza dal Tribunale di Torino in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha impugnato quel provvedimento davanti alla Corte di cassazione. Nel proprio atto ha lamentato, in particolare, una inadeguata motivazione in ordine all’incidenza della condizione di tossicodipendenza.

Il ricorso risulta proposto personalmente. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La Corte è stata quindi chiamata a verificare la ammissibilità dell’impugnazione personale alla luce della disciplina introdotta da quella riforma.

La Motivazione della Corte

La settima sezione muove da un dato temporale decisivo. Il provvedimento del giudice dell’esecuzione e il ricorso sono entrambi successivi al 3 agosto 2017. A quella data è entrata in vigore la legge n. 103 del 2017, con la quale si è esclusa la facoltà dell’imputato — e dunque anche del condannato — di proporre personalmente ricorso per cassazione.

La regola processuale è enunciata con nettezza. L’atto deve essere in ogni caso sottoscritto da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Il Collegio richiama a sostegno gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che compongono il quadro normativo di riferimento.

La Corte si appoggia su due precedenti. Le Sezioni Unite n. 8914 del 21 dicembre 2017, depositate nel 2018, hanno affermato il principio nell’interesse della legge. La Sez. III n. 11126 del 25 gennaio 2021 ha poi precisato i profili ulteriori, evidenziando che, per la natura personale dell’atto impugnatorio, è irrilevante sia l’autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un legale, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto. Quest’ultima, osserva la Corte, non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto.

Su queste basi il ricorso è dichiarato inammissibile a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla stessa legge n. 103 del 2017. Ne derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte dispone infine l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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