L’individuazione della persona offesa nel disastro colposo segue il capo d’imputazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 2695 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualità di persona offesa dal reato di disastro colposo non può essere esclusa in via astratta sulla base del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ma va verificata alla luce della concreta descrizione del capo d’imputazione. Qualora l’accusa non descriva un pericolo di crollo idoneo ad attingere un numero indeterminato di persone, ma circoscriva gli effetti dannosi a soggetti determinati, questi ultimi assumono la qualità di persona offesa e devono ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la cui omissione determina la nullità prevista dall’art. 419, commi 1 e 7, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli aveva annullato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal GUP del Tribunale di Napoli nei confronti del titolare di una ditta incaricata di lavori di manutenzione straordinaria e del progettista direttore dei lavori. Ai due era contestato il reato di cui agli artt. 113, 434 e 449 cod. pen. per aver cagionato, per colpa, lo schiacciamento di due pilastri centrali di un edificio, con lesioni alle murature delle unità abitative adiacenti e successivo crollo dello stabile.
L’annullamento era conseguito all’accoglimento dell’appello proposto da un soggetto che abitava un appartamento al sesto piano dell’edificio, al quale non era stato notificato il decreto di fissazione dell’udienza preliminare. Il giudice del gravame aveva riconosciuto a quest’ultimo la qualità di persona offesa, avendo subito danni materiali e morali dal crollo e avendo anticipato la volontà di costituirsi parte civile. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione uno degli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo il percorso argomentativo seguito dai giudici di secondo grado. In particolare, ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il delitto di crollo colposo assume la fisionomia del disastro solo quando l’evento sia di tale gravità da porre in pericolo la vita e l’incolumità di un numero indeterminato di persone, in ragione della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; diversamente, difettando tale diffusività, la condotta può integrare la contravvenzione di rovina di edifici di cui all’art. 676, secondo comma, cod. pen.
Ciò premesso, la Corte ha osservato che, nella specie, a prescindere dalla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, il capo d’imputazione non conteneva la descrizione di un pericolo di crollo idoneo ad attingere una pluralità indeterminata di soggetti, non essendo chiarita la proiezione dei dissesti verso l’esterno. Il testo dell’accusa, al contrario, descriveva analiticamente le lesioni accertate in due soli appartamenti dello stabile, uno dei quali di proprietà dell’appellante.
Tale constatazione ha giustificato il riconoscimento della qualità di persona offesa in capo al proprietario dell’immobile direttamente leso, a prescindere dall’attitudine della condotta a porre in pericolo anche altri soggetti. Da ciò è conseguita la rilevanza della mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, prevista dall’art. 419, comma 1, cod. proc. pen. e sanzionata con la nullità dal comma 7 della medesima disposizione, atteso che le generalità e i recapiti del soggetto erano agevolmente evincibili dagli atti.
La Corte ha infine escluso la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese legali in favore della persona offesa, costituitasi nel giudizio di legittimità, non rivestendo la stessa la qualità di parte civile.
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Nota della Redazione
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