Inammissibile l’appello per motivi generici solo se la censura è indeterminata (Cass. pen. Sez. V n. 33997 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La specificità dei motivi costituisce requisito di ammissibilità dell’appello, codificato nell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103. Il giudice di secondo grado può dichiarare inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità solo quando le censure siano indeterminate, confuse, laconiche, perplesse o astratte, ovvero non si confrontino con i passaggi logico-argomentativi della decisione appellata. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, perché l’appello investe la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza. Il giudice d’appello, quando i motivi non siano aspecifici, non può dichiararli inammissibili per manifesta infondatezza, non prevedendo gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. tale possibilità, a differenza dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del delitto di cui all’art. 223, comma 2, n. 2 l. fall., ordinando contestualmente l’esecuzione della condanna.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’inosservanza dell’art. 581 cod. proc. pen. e lamentando l’interpretazione formalistica dell’onere di specificità. Secondo la difesa, i motivi d’appello non erano generici e consentivano alla Corte territoriale di individuare agevolmente il devoluto, con conseguente compressione del diritto di difesa e del secondo grado di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale. Già prima dell’introduzione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l’atto di impugnazione doveva contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. Le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 avevano affermato che anche l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Il tema si raccorda all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., che attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti. Lo scrutinio è delimitato alle sole questioni oggetto di doglianza, ma consente una piena rivisitazione del merito entro il perimetro segnato dall’atto d’appello. La specificità serve a individuare il devoluto e ad apprezzare la fondatezza delle questioni, evitando iniziative dilatorie in ossequio al principio della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.
Le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 hanno distinto il difetto di specificità estrinseco, che ricorre quando la censura non viene raccordata alle ragioni della sentenza impugnata, dal difetto intrinseco, che ricorre quando i motivi allegati sono generici, astratti o non pertinenti. La Corte richiama altresì Sez. VI n. 18321 del 2021, secondo cui l’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato.
Nel caso concreto, l’atto di appello consente agevolmente di individuare l’ambito di rivalutazione richiesto e l’oggetto delle censure. La stessa motivazione della Corte territoriale, dopo aver premesso i principi sull’inammissibilità, affronta il merito esprimendo un giudizio di infondatezza: ciò dimostra che il contenuto dell’atto era tutt’altro che generico. La riproposizione di questioni già disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità, perché l’appello comporta la rivisitazione integrale del punto oggetto di doglianza. Il giudice d’appello, quando i motivi non siano aspecifici, non può dichiararli inammissibili per manifesta infondatezza, non prevedendo gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. tale possibilità. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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