Omessa notifica al difensore di ufficio e nullità assoluta in appello (Cass. pen. Sez. 5 n. 179 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra una nullità generale a regime assoluto, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato fin dal giudizio di primo grado. La notifica del decreto di citazione al solo difensore sostituto, designato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., privo di nomina fiduciaria da parte dell’imputato e in assenza di formale sostituzione del titolare, viola il principio dell’immutabilità del difensore, espressione del diritto alla continuità e all’effettività della difesa. Tale principio, già affermato per il difensore di fiducia, opera anche per il difensore di ufficio: l’omesso avviso nei suoi confronti dell’udienza determina la nullità assoluta del procedimento, a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna dell’imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in qualità di amministratore e socio illimitatamente responsabile di una società dichiarata fallita. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo si eccepiva l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di ufficio originario, essendo stato l’atto notificato esclusivamente al difensore nominato in primo grado come sostituto processuale. Il secondo motivo lamentava, invece, l’omesso esame da parte della Corte territoriale dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, relativa alla mancata notifica del rinvio d’ufficio dell’udienza al medesimo difensore titolare.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il principio per cui, in caso di dedotto error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essa è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processuali, controllo precluso invece quando si denunci il vizio di motivazione di cui alla lett. e). Sulla base di tale verifica, il Collegio ha accertato che l’imputato era stato assistito in primo grado da un difensore di ufficio, sostituito, in alcune udienze, da un difensore designato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del quale non risultava alcuna nomina fiduciaria.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, poiché dagli atti processuali è emerso che l’avviso di rinvio d’ufficio dell’udienza era stato regolarmente notificato via PEC al difensore di ufficio originario, con accettazione da parte del sistema del destinatario. L’eccezione di nullità sollevata in appello trovava, dunque, aperta smentita nelle risultanze processuali.
Il primo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha ricordato che integra una nullità generale a regime assoluto l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del dibattimento in appello al difensore di ufficio nominato fin dal primo grado. Nel caso di specie, la notifica del decreto di citazione era avvenuta solo in favore del difensore sostituto, senza che questi fosse stato nominato difensore di fiducia e senza che il difensore di ufficio originario fosse stato formalmente sostituito.
Tale circostanza ha determinato la violazione del principio dell’immutabilità del difensore, che garantisce la continuità e l’effettività della difesa. Il titolare dell’ufficio difensivo, anche in caso di temporaneo deficit di assistenza, rimane il difensore originariamente designato, sia esso di ufficio o di fiducia, pure ai fini del ricevimento degli avvisi e delle notifiche. La Corte ha esteso al difensore di ufficio il principio già enunciato dalle Sezioni Unite per il difensore di fiducia, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza integra una nullità assoluta, a nulla rilevando la presenza in udienza di un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
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Nota della Redazione
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