Possesso di segni distintivi contraffatti: la detenzione autorizzata non è illecita (Cass. pen. Sez. V n. 33991 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di possesso di segni distintivi contraffatti di cui all’art. 497-ter cod. pen. punisce, nel numero 1, la sola detenzione illecita di segni distintivi, contrassegni o oggetti che ne simulano la funzione, e non l’uso degli stessi, disciplinato dal numero 2. Il carattere di illiceità della detenzione non ricorre quando il possesso del dispositivo sia stato autorizzato dall’autorità pubblica, alla quale il soggetto presti attività di volontariato. In tale ipotesi difetta l’elemento oggettivo della fattispecie e la sentenza di condanna va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna di un volontario di protezione civile per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen., per avere detenuto, all’interno del bagagliaio della propria autovettura, un lampeggiante con calotta blu simile a quelli in uso alle forze di polizia. La pena era stata ridotta previa esclusione della recidiva.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando quattro motivi: insussistenza del reato, per essere la detenzione autorizzata dall’autorità e per l’erronea lettura della normativa sull’uso dei lampeggianti; esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. fondata su argomenti erronei; conferma della condanna alle spese processuali.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la condotta contestata riguarda la detenzione, non l’uso, del segno distintivo, e ricade dunque nella prima parte del numero 1 dell’art. 497-ter cod. pen., che richiede che la detenzione sia illecita. Non assumono quindi rilievo, ai fini della decisione, le normative che disciplinano le condizioni di uso del lampeggiante, sulle quali la sentenza impugnata aveva invece costruito il proprio ragionamento.
Il Collegio ricostruisce i fatti: il volontario, regolarmente iscritto a un’associazione di protezione civile, era stato fermato per un controllo mentre conduceva la propria vettura e nel bagagliaio era stato rinvenuto il lampeggiante. In quel periodo, ricadente nel primo anno dell’emergenza pandemica, l’associazione coadiuvava la polizia locale nell’espletamento dei controlli sul territorio. A causa della scarsità di mezzi a disposizione dell’autorità pubblica, i volontari erano stati autorizzati dalla polizia municipale a utilizzare le proprie autovetture private e a impiegare i lampeggianti blu.
Da tali fatti la Corte desume l’assenza dell’elemento oggettivo del delitto. La detenzione, perché assuma rilevanza penale, deve essere illecita: tale carattere non ricorre quando sia stata proprio l’autorità pubblica ad autorizzare i volontari a impiegare quegli strumenti nell’attività di controllo del rispetto delle misure di contenimento dei contagi.
È irrilevante, secondo la Corte, che l’imputato sia stato fermato in un comune diverso da quello in cui svolgeva l’attività di volontariato. La detenzione era autorizzata e il ricorrente non stava usando il dispositivo, non lo aveva applicato sulla calotta dell’auto, ma lo stava semplicemente trasportando all’interno del bagagliaio. L’uso non autorizzato sarebbe stato punibile ai sensi dell’art. 497-ter, n. 2, ultima parte, cod. pen., ma la condotta accertata non integra quella fattispecie.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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