Omessa dichiarazione della condanna del coniuge e reddito di cittadinanza (Cass. pen. Sez. VII n. 34070 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito di cittadinanza, è insindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito che ritenga validamente presentata la domanda per via telematica tramite CAF o patronato, allorché il personale abbia identificato l’interessata mediante il documento di riconoscimento esibito e l’istante abbia concretamente ottenuto il beneficio, senza mai contestare la propria estraneità alla richiesta. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi positivi, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. ad opera del d.l. n. 92/2008, il solo stato di incensuratezza. La gravità della condotta, connotata da elevato disvalore sociale, può essere ritenuta prevalente rispetto alle circostanze favorevoli invocate dalla difesa.

Il Fatto

La ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione di primo grado, l’ha condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019. L’addebito consiste nell’omessa dichiarazione della condanna definitiva riportata dal marito per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza.

Propone due motivi. Con il primo contesta la responsabilità penale, deducendo l’omessa sottoscrizione della richiesta di accesso al beneficio. Con il secondo lamenta la violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Deposita altresì memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La prima doglianza è dichiarata inammissibile perché investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito. Tali determinazioni sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha evidenziato che la domanda era stata validamente presentata per via telematica tramite il CAF/patronato, il cui personale aveva identificato l’imputata mediante il documento di riconoscimento da lei esibito. La validità dell’istanza era confermata dall’effettivo conseguimento del beneficio, di cui l’imputata aveva usufruito senza mai contestare la propria estraneità alla domanda. La contestazione sulla mancanza di sottoscrizione è quindi infondata, non potendo l’imputata disconoscere un’istanza presentata tramite CAF e dalla quale aveva concretamente tratto il vantaggio.

Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi di segno positivo. Il percorso argomentativo richiama il precedente di Sez. IV n. 32872 del 2022, secondo cui, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., ai fini della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.

La Corte territoriale ha ritenuto ostativa e negativamente valutabile la gravità della condotta, consistita nell’omessa comunicazione della presenza, nel nucleo familiare, di soggetti condannati per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Tale comportamento, connotato da elevato disvalore sociale, è stato reputato prevalente rispetto alle circostanze favorevoli invocate dalla difesa.

Essendo il ricorso inammissibile a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna alle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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