Particolare tenuità non dedotta in appello rende inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. 7 n. 13193 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui la difesa deduce, per la prima volta in sede di legittimità, vizi di motivazione riguardanti la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., qualora tale censura non sia stata prospettata nei motivi di appello. La mancata deduzione in precedenza preclude il sindacato della Corte di cassazione, atteso che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per sanare preclusioni processuali maturate nei gradi di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato in secondo grado alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 25, 282, 292, 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973, per aver detenuto ingente quantitativo di tabacco lavorato estero. Avverso la sentenza della Corte territoriale, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, assumendo che il giudice di merito non avrebbe valorizzato la condotta processuale e il considerevole lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato, risalente al 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la questione della particolare tenuità del fatto non era stata dedotta nei motivi di appello. La difesa non ha contestato la corrispondenza tra i motivi riportati nella sentenza impugnata e quelli effettivamente proposti, dai quali emerge l’assenza di una specifica censura relativa all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha precisato che il giudice d’appello, pur avendo considerato il corretto comportamento processuale dell’imputato ai fini delle circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto il fatto di oggettiva gravità, in considerazione del non modesto quantitativo di TLE sequestrato, delle modalità di detenzione presso l’abitazione e della negativa personalità dell’imputato, risultando il terreno doganale un ambito privilegiato di manifestazione della sua antisocialità. Tale valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta esclude la configurabilità della causa di non punibilità.
Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000, la Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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