Inammissibile il ricorso che ripropone motivi già valutati dal giudice d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 34075 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici e indeterminati, che ripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Il vizio di specificità ricorre anche quando difetta la necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Sul piano sostanziale, l’adesione consapevole a un sistema di fatturazione fittizia o di utilizzo di documentazione fiscale inesistente integra di per sé l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Il dolo richiesto per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti consiste nel perseguimento della finalità evasiva del terzo.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di uno di essi per alcuni reati per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i residui e confermando la condanna; per l’altro ha rideterminato la pena per i reati ascritti.

Il primo ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge sull’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e, con il secondo motivo, contesta l’affermazione di responsabilità per i reati di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000, lamentando il mancato superamento delle soglie di punibilità e la mancata considerazione dei costi deducibili. Il secondo ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 e si duole della mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di ordine processuale. È inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, generici e indeterminati, che si limitino a riproporre le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Parimenti inammissibile è il ricorso carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

A sostegno di tale principio la Corte richiama un proprio precedente, Sez. 4, n. 18826 del 09.02.2012, dep. 16.05.2012, Rv. 253849, che conferma la consolidata lettura del requisito di specificità dei motivi.

Quanto alla posizione del primo ricorrente, amministratore di diritto e di fatto di società fornitrici di rottami e materiali di recupero che avevano dichiarato volumi di vendita superiori agli acquisti, il giudice d’appello ha valorizzato l’ammissione dell’imputato di aver fatturato cessioni parzialmente inesistenti e di aver ottenuto per tale ragione un compenso. L’adesione consapevole a un sistema di fatturazione fittizia integra di per sé l’elemento soggettivo del reato.

Il ricorrente, quale sottoscrittore delle dichiarazioni dei redditi delle società amministrate, ha consapevolmente indicato elementi attivi inferiori a quelli passivi, con conseguente evasione dell’imposta, né ha dichiarato i compensi illeciti percepiti ai fini del pagamento dell’IRPEF. Il dolo richiesto per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti consiste nel perseguimento della finalità evasiva del terzo.

La Corte ha dunque dato atto della specificità e della correttezza del percorso argomentativo del giudice d’appello, rispetto al quale i motivi dei ricorrenti si risolvono in una mera riproposizione di censure già valutate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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