Inammissibile il ricorso su abusi edilizi e prescrizione reato (Cass. pen. Sez. VII n. 34071 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione che investe la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità. Le determinazioni del giudice di merito sono insindacabili in cassazione quando sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. La violazione degli obblighi amministrativi previsti per la realizzazione di opere in zona sismica non può essere sanata retroattivamente da un parere favorevole della Soprintendenza acquisito successivamente. Il termine di prescrizione va verificato alla data della sentenza di primo grado, tenendo conto delle interruzioni.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Patti alla pena di euro 667,00 di ammenda per tre capi di imputazione: la realizzazione abusiva di manufatti in area sottoposta a vincolo paesistico e ambientale senza permesso di costruire (capo A), la realizzazione delle stesse opere in zona sismica senza preavviso e preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio del genio civile (capo B), la realizzazione senza autorizzazione paesaggistica (capo C).
Con un unico motivo il ricorrente deduce la mancata declaratoria di estinzione del reato ascritto al capo B) per intervenuta prescrizione e contesta la ritenuta responsabilità, sostenendo che si tratta di manufatti risalenti al 1980, appartenenti al precedente proprietario e regolarizzati. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità. Essa investe infatti profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum.
Nel caso concreto, il giudice di merito ha evidenziato che alcuni manufatti, pur autorizzati da permessi di costruire risalenti agli anni ottanta, presentavano difformità nella distribuzione interna degli ambienti rispetto ai progetti originari. Una parte ulteriore era stata accorpata ai manufatti autorizzati senza il necessario titolo edilizio, risultando necessaria la presentazione della CILA.
La Corte ha inoltre rilevato che l’imputato aveva richiesto il parere del Genio Civile e ha ritenuto non verosimile che gli abusi relativi ai magazzini, risalenti agli anni ottanta, fossero stati commessi dal precedente proprietario. Quanto alle opere in zona sismica, ha precisato che il parere favorevole della Soprintendenza acquisito successivamente non è idoneo a escludere la responsabilità penale, non potendo la violazione degli obblighi amministrativi essere sanata retroattivamente.
La censura sulla prescrizione è dichiarata manifestamente infondata. Il reato risulta commesso nel 2022 e si prescrive in quattro anni, ai quali va aggiunto un anno tenendo conto delle interruzioni. Il reato non era dunque prescritto alla data della sentenza di primo grado, emessa il 10.02.2026.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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