Inammissibile il ricorso sui vizi di motivazione in tema di dolo specifico (Cass. pen. Sez. VII n. 34072 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra vizio di motivazione sindacabile in cassazione la valutazione del giudice di merito sull’elemento soggettivo del reato tributario, quando il dolo specifico di evasione risulti accertato attraverso congrua ricostruzione degli elementi indiziari. Le determinazioni sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in legittimità ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. L’applicazione delle pene accessorie per i delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 è obbligatoria in caso di condanna.

Il Fatto

Il ricorrente, quale legale rappresentante di una ditta esercente attività di costruzione di edifici, è stato condannato dalla Corte d’appello di Bari alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Secondo l’accusa, aveva detratto indebitamente l’IVA avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, al fine di evadere l’imposta.

Avverso la sentenza di appello, che aveva riformato la decisione di primo grado, il ricorrente ha proposto due motivi: il primo per vizio di motivazione e violazione di legge sull’elemento soggettivo, con riguardo alla finalità evasiva; il secondo per vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulle pene accessorie. Ha inoltre depositato memoria difensiva illustrativa.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente contestava la sussistenza del dolo specifico. La Corte ha rilevato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito.

Le determinazioni del giudice di merito, ha precisato la Corte, sono insindacabili ove sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva specificato che la ditta fornitrice non aveva comunicato alcuna operazione e, interpellata, aveva dichiarato di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con il ricorrente, producendo documentazione.

La Corte ha inoltre valorizzato il confronto grafico tra lo schema delle fatture emesse dalla ditta fornitrice e quelle utilizzate dal ricorrente, risultato non corrispondente. Su tali basi il giudice di merito ha ritenuto pienamente sussistente il dolo specifico, essendo l’imputato consapevole che l’indicazione in dichiarazione delle due fatture, relative a operazioni di cui conosceva l’inesistenza, gli avrebbe consentito di detrarre indebitamente l’IVA per l’importo contestato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che le determinazioni sul trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. La Corte territoriale aveva ritenuto adeguata la pena determinata dal primo giudice, congrua e conforme ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. In tema di pene accessorie, ha precisato che la loro applicazione è obbligatoria in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e che la durata è stata determinata in misura proporzionata, ampiamente al di sotto del massimo edittale.

Conclusivamente, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 13.06.2000. Alla condanna alle spese processuali ha fatto seguito quella al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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