Riparazione ingiusta detenzione: sindacato di legittimità limitato alla motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 27400 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione per ingiusta detenzione è sottratto al giudice di legittimità, che può verificare soltanto la logicità della motivazione, senza sindacare la sufficienza o l’insufficienza dell’indennità riconosciuta, salvo che il giudice di merito abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati, ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta. Nel procedimento di cui all’art. 314 cod. proc. pen. il giudice conosce esclusivamente del diritto all’indennizzo per il pregiudizio inscindibilmente connesso alla privazione della libertà personale, restando estranee le pretese risarcitorie disciplinate dagli artt. 2043 ss. cod. civ. e la rifusione delle spese di difesa sostenute nel giudizio di merito, incluse quelle della fase cautelare.

Il Fatto

La Corte di appello di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha accolto l’istanza di riparazione proposta da una donna in relazione all’ingiusta detenzione subita in regime di arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale nel quale era stata chiamata a rispondere del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., con l’aggravante mafiosa, dal quale è stata assolta perché il fatto non sussiste.

All’istante è stata riconosciuta a titolo di equa riparazione la somma di euro 25.610, determinata in misura pari a 130 euro al giorno per 197 giorni, con compensazione delle spese. Avverso il provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ridotta quantificazione dell’indennizzo; il secondo deduce l’erronea esclusione del pagamento delle spese legali.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV rigetta il ricorso, ritenendolo non superato il vaglio di ammissibilità e manifestamente infondato. Il Collegio premette che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, chiamato soltanto a verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il proprio convincimento. Il sindacato resta escluso salvo che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, il giudice abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati o abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.

Nel caso concreto la Corte rileva che il giudice della riparazione ha dato conto degli elementi idonei a giustificare l’incremento rispetto all’importo risultante dal criterio aritmetico. Ha valorizzato, in particolare, la natura degli arresti domiciliari, qualificati come “ristretti” per il divieto di comunicazione con soggetti non conviventi, elevando l’importo giornaliero da euro 117,91 a euro 120, e il clamore mediatico riconducibile allo strepitus fori, osservando tuttavia che il regime coercitivo risultava inserito nel contesto della notizia in termini marginali, come emergeva dagli stessi link indicati nel ricorso e nella memoria difensiva. Su tali basi l’importo giornaliero è stato determinato in euro 130.

Il Collegio esclude poi che possa essere riconosciuto il danno esistenziale quale voce autonoma rispetto a quello derivante dalla privazione della libertà personale. Parimenti rigetta la domanda relativa ai danni da sequestro preventivo e all’asserito uso difettoso del veicolo, ribadendo che l’art. 314 cod. proc. pen. non consente interventi propriamente risarcitori ex art. 2043 cod. civ., specie se riferiti a fatti diversi dalla privazione della libertà.

Correttamente è stata esclusa anche la rifusione delle spese legali, poiché l’indennizzo riguarda il pregiudizio inscindibilmente connesso alla privazione della libertà personale e non comprende le spese di difesa sostenute nel giudizio di merito, incluse quelle della fase cautelare. All’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 648-bis c.p.

Tutte le 244 sentenze sull'art. 648-bis c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *