Concorso morale nel disastro ambientale per la pesca abusiva di oloturie (Cass. pen. Sez. III n. 830 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo della Corte di cassazione sul vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza è limitato alla verifica della congruenza logica e giuridica del ragionamento del giudice di merito, non potendo il ricorrente opporre una differente ricostruzione dei fatti. Il commerciante che assicuri stabilmente lo smercio del prodotto della pesca illegale risponde a titolo di concorso morale nel delitto di disastro ambientale, quale determinatore, per l’abbrivio dato alla serie causale, o istigatore, per il contributo psichico volto a rafforzare il proposito delittuoso dei pescatori. Ai fini delle esigenze cautelari, l’attualità del pericolo non va equiparata all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma indica la probabilità di una prossima ricaduta desumibile dalle modalità del fatto e dalla personalità dell’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di un indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 452 bis e 452 quater cod. pen. e agli artt. 7 e 8 d. lgs. n. 4/2012, confermando la custodia in carcere applicata dal GIP in relazione al delitto di disastro ambientale, previo assorbimento in esso dell’inquinamento ambientale.

All’indagato si contesta di avere, in concorso con altri, realizzato la pesca abusiva di ingenti quantitativi di oloturie asportate dai fondali, cagionando un grave danno alla biodiversità e l’alterazione irreversibile degli ecosistemi interessati. Avverso l’ordinanza il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione sulla gravità indiziaria del concorso morale e sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità: quando si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi, spetta alla cassazione solo verificare che il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della gravità del quadro indiziario e controllare la congruenza logica della valutazione, secondo il principio di Sez. III n. 29361 del 2018.

Su questa base il primo motivo è dichiarato inammissibile: le censure propongono una diversa lettura dei dati probatori, funzionale a una ricostruzione meno grave dei fatti, per di più smentita dagli indizi valorizzati nell’ordinanza impugnata.

Nel merito della gravità indiziaria, la Corte ritiene integrata la fattispecie ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. Il Tribunale ha valorizzato la continuità dell’iter criminis desunta dalle intercettazioni, che indicano nell’indagato e nel padre il principale canale di commercializzazione delle oloturie, e ha dato risalto alle dichiarazioni dei pescatori, secondo cui la raccolta era iniziata su specifica richiesta degli acquirenti, che ne avevano garantito l’acquisto a prezzi remunerativi.

La Corte confuta poi l’argomento sull’inattendibilità dei dichiaranti: i dialoghi captati rivelano che la pesca illegale aveva luogo perché i pescatori avevano la certezza, in forza degli accordi, di poter contare sulla disponibilità all’acquisto dei prodotti. Significative sono due conversazioni successive al sequestro di un TIR carico di prodotto, dalle quali emerge che, cessati gli acquisti, l’attività di pesca subì immediata sospensione o forte riduzione.

Quanto al ruolo dell’indagato, il Tribunale ha ritenuto la sua attività sinergica a quella del padre, avendo egli coadiuvato le operazioni di esportazione e gestito in prima persona i rapporti con i fornitori, con autonomia e potere decisionale incompatibili con la tesi del mero esecutore. La qualificazione della condotta come concorso nel disastro ambientale trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, che fonda la responsabilità del determinatore sull’abbrivio dato alla serie causale e quella dell’istigatore sul contributo psichico al proposito dell’esecutore (Sez. IV n. 38107 del 2010; Sez. II n. 48276 del 2022).

Infine, sulla scelta della misura, la Corte conferma il giudizio prognostico del Tribunale, fondato su una pluralità di elementi attinenti alle modalità del fatto e alla personalità dell’indagato, che evidenziano la ripresa della commercializzazione nonostante il sequestro. L’attualità del pericolo non coincide con l’imminenza di occasioni di ricaduta, ma indica la probabilità di una prossima ricaduta valutata su elementi concreti, secondo Sez. IV n. 29361 del 2018 e Sez. IV n. 47837 del 2018. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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