Peculato dell’amministratore di sostegno e uso momentaneo della res (Cass. pen. Sez. VII n. 34376 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta dell’amministratore di sostegno che si appropria delle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione. Il reato non è ravvisabile a seguito del mero mancato rispetto delle procedure previste per l’effettuazione delle spese nell’interesse dell’amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o, comunque, che si risolva nell’uso dei fondi o dei beni per finalità estranee all’amministrato. L’appropriazione del denaro è ontologicamente incompatibile con la destinazione ad uso solo momentaneo della res, con la conseguenza che la condotta non è riconducibile al peculato d’uso. Le plurime appropriazioni, realizzate con operazioni distinte, autonome e distanziate nel tempo, configurano un unico reato.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato amministratore di sostegno di un soggetto fragile, è stato chiamato a rispondere del reato di peculato per essersi appropriato delle somme di denaro giacenti sui conti correnti dell’amministrato e per aver effettuato acquisti non autorizzati.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28.10.2025, aveva confermato l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, la mancata riqualificazione della condotta nel peculato d’uso e il difetto di motivazione sulla pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi con cui si censuravano l’affermazione di responsabilità e il trattamento sanzionatorio sono stati giudicati totalmente generici, perché limitati a mere enunciazioni, rispettivamente sulla non sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sulla dedotta insussistenza di motivazione quanto alla pena.

Quanto alla mancata riqualificazione della condotta nel peculato d’uso, la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e riproduttive di quelle già adeguatamente scrutinate dal giudice di appello. La sentenza impugnata aveva evidenziato, con puntuale e logico apparato argomentativo, l’incompatibilità ontologica dell’appropriazione del danaro con la destinazione ad uso solo momentaneo della res.

La Corte ha inoltre valorizzato la natura appropriativa degli acquisti, non autorizzati dal Giudice tutelare, di più autovetture eccedenti le esigenze dell’amministrato e di una polizza intestata al ricorrente stesso, in quanto operazioni non corrispondenti ad alcun interesse dell’amministrato.

È stata confermata la corretta applicazione del principio secondo cui integra il delitto di peculato la condotta dell’amministratore di sostegno che si appropria delle somme giacenti sui conti intestati alle persone sottoposte all’amministrazione, richiamando Sez. VI n. 29617 del 19.05.2016. Il reato non è ravvisabile per il mero mancato rispetto delle procedure previste per le spese nell’interesse dell’amministrato, ma solo in presenza di una condotta appropriativa o che si risolva nell’uso dei fondi per finalità estranee all’amministrato.

Infine, la Corte ha ritenuto configurabile un unico reato a fronte di una pluralità di appropriazioni, trattandosi di operazioni distinte, autonome e distanziate nel tempo. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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