Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione dei fatti e della tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 34385 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censura la ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, introduce motivi inammissibili, perché attinenti a profili rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. va condotto con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., ma non richiede la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. La causa di non punibilità non può essere riconosciuta quando il dichiarante abbia taciuto o mentito su circostanze estremamente rilevanti, non offrendo alcun contributo alla ricostruzione dei fatti nel loro nucleo significativo.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’08.01.2026 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la condanna per il delitto di falsa testimonianza.
La difesa deduce, tra l’altro, l’erronea valutazione del dolo, sostenendo che la piena consapevolezza del mendacio sarebbe stata elisa da uno stato confusionale e da difficoltà di memoria, e censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che il ricorso introduce censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti e l’apprezzamento del materiale probatorio. Si tratta di profili rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito, che con una “doppia conforme” hanno fornito motivazione diffusa e coerente, basata su corretti criteri di inferenza e condivisibili massime di esperienza.
Quanto al dolo, la Corte sottolinea che il giudice di appello ha risposto alle deduzioni difensive, spiegando perché la piena consapevolezza del mendacio non possa ritenersi elisa dal preteso stato confusionale e dalle difficoltà di memoria, superate dal dichiarante a seguito della contestazione degli esiti univoci dell’attività intercettativa, ma in modo tale da rendere ammissioni estremamente limitate e parziali.
Sulla particolare tenuità del fatto, la Corte richiama il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa va effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19.01.2022, Rv. 283044 – 01).
Nel caso concreto, le censure risultano manifestamente infondate e comunque reiterative, perché già disattese in sentenza con puntuale e logica motivazione. Al di là della occasionalità della condotta e della mancanza di condizioni ostative, il ricorrente ha taciuto o mentito su circostanze estremamente rilevanti, non offrendo alcun contributo alla ricostruzione dei fatti nel loro nucleo significativo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.