Evasione, tenuità del fatto e assenza protratta per un’intera notte (Cass. pen. Sez. VII n. 34381 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa va compiuto con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. Nel delitto di evasione, il protrarsi dell’assenza dal luogo di restrizione per un’intera notte, con la disponibilità di un mezzo di locomozione idoneo a consentire ampie possibilità di movimento, esclude che il fatto possa considerarsi di minima offensività, anche a prescindere dal profilo personologico dell’agente. Il controllo di legittimità non si estende agli apprezzamenti di merito sorretti da logico apparato argomentativo.

Il Fatto

La vicenda riguarda un condannato per il reato di evasione, raggiunto da sentenza della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato l’affermazione di responsabilità. La difesa aveva prospettato, tra l’altro, che l’imputato, sotto l’influenza dell’alcol, non avesse percepito i colpi degli operanti e che l’autovettura a lui in uso non fosse presente durante le ore di allontanamento dal luogo di restrizione.

Proposto ricorso per cassazione, la questione centrale diventa la dedotta applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre alla genericità delle censure sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che le censure sono proposte per ragioni non consentite: esse riproducono doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici e con apprezzamenti di merito sostenuti da logico apparato argomentativo, sottratto al sindacato di legittimità.

Quanto alla dedotta incidenza dell’assenza di percezione per effetto dell’alcol, il Collegio osserva che le deduzioni difensive sono state compiutamente disattese in relazione al carattere prolungato delle verifiche dei carabinieri operanti. Sul punto la motivazione della Corte territoriale risulta esaustiva.

Sul tema della particolare tenuità del fatto, il provvedimento richiama il principio secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (sul punto è richiamata Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01).

Applicando tale criterio, la Corte esclude che il fatto possa ritenersi di minima offensività: rileva il protrarsi dell’assenza per una intera notte, con un mezzo di locomozione a disposizione tale da consentire all’agente ampia facoltà di movimento e accesso in luoghi anche distanti rispetto a quello dove aveva l’obbligo di rimanere. Il profilo personologico resta in secondo piano.

Infine, le doglianze relative all’affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio sono ritenute totalmente generiche: si limitano a mere enunciazioni e non si misurano con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d’appello, né si coniugano all’indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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