Affidamento in prova: il giudice non può ignorare lavoro e relazione UEPE (Cass. pen. Sez. I n. 36959 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza che rigetti l’istanza non può omettere la valutazione degli elementi positivi emersi dall’istruttoria, segnatamente dell’attività lavorativa documentata e delle informazioni dell’UEPE. La gravità dei reati e le pendenze penali non assumono, di per sé sole, rilievo decisivo in senso negativo, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato. La prognosi sfavorevole deve fondarsi su una analisi puntuale del percorso del condannato successivo ai fatti e su pendenze specificamente indicate nei loro connotati storici, non su assertivi richiami alla storia criminale. In difetto, il provvedimento è censurabile per carenza e contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta dal condannato, in esecuzione degli arresti domiciliari ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., accogliendo invece quella subordinata di detenzione domiciliare. A fondamento del rigetto il Tribunale poneva una prognosi negativa di persistente pericolosità sociale, desunta dalla gravità dei reati recenti, dalle pendenze, dalle negative informazioni di P.S. e dall’assenza di attività lavorativa risultante dall’indagine U.E.P.E.
Il condannato ricorreva per vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduceva che nel fascicolo non era presente alcuna relazione informativa delle Forze dell’ordine e che la relazione U.E.P.E. attestava, al contrario, lo svolgimento di attività lavorativa presso un negozio di rigattiere, sei giorni a settimana. La decisione sarebbe stata assunta su dati in parte inesistenti, in parte travisati.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza con rinvio, ravvisando un duplice ordine di censure. Sotto il primo profilo, il Tribunale è incorso in un travisamento nel ritenere che il condannato non disponesse di attività lavorativa: l’occupazione è documentata nell’istanza, autorizzata dall’Ufficio di sorveglianza e ampiamente considerata nella relazione U.E.P.E., che riporta anche il gradimento del datore di lavoro. L’omissione di tale elemento impedisce il corretto bilanciamento tra fattori positivi e negativi.
La Corte richiama la finalità rieducativa della misura, quale esecuzione della pena esterna al carcere per condannati rispetto ai quali sia formulabile una ragionevole prognosi di reinserimento sociale (Corte cost. n. 377 del 1997). Ribadisce l’orientamento secondo cui, ai fini della concessione, non assumono rilievo decisivo in senso negativo la gravità del reato e i precedenti penali, né può richiedersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che il processo critico sia almeno avviato (Sez. I n. 1410 del 2019).
Occorre valutare il comportamento successivo ai fatti, per verificare la concreta evoluzione della personalità del condannato (Sez. I n. 7873 del 2024). Tra gli indicatori apprezzabili rilevano l’assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti, l’adesione a valori condivisi, la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva di risocializzazione (Sez. I n. 43863 del 2024; Sez. I n. 44992 del 2018). Il giudice non è vincolato dai giudizi dell’U.E.P.E., ma deve considerarne le informazioni, parametrandone la rilevanza alla gradualità che governa l’accesso ai benefici (Sez. I n. 23343 del 2017).
La motivazione è inoltre insufficiente sul rilievo della storia criminale. Il richiamo agli “ulteriori reati commessi in custodia cautelare” è generico, non se ne indica il titolo e la relazione di P.S. non è presente in atti. Il provvedimento menziona solo l’art. 391-ter cod. pen. e la contravvenzione di guida senza patente, senza specificarne modalità e periodo. In assenza dei connotati storici delle pendenze, il provvedimento risulta assertivo e privo della necessaria specificità. La prognosi negativa può trarsi anche da un solo episodio significativo, purché se ne evidenzi la rilevanza; qui manca tale indicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 391-ter c.p. – Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti
- Art. 656 c.p.p. – Esecuzione delle pene detentive